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Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 20 pagine

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Stato: Indagine conoscitiva

Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

1In tutta l’ordinanza «Dipartimento» è sostituito con «DFI».

2In tutta l’ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFSP».

Art. 2 cpv. 1, lett. g

Abrogato

Art. 3 cpv. 3

3 I membri del personale amministrativo, tecnico e di servizio delle missioni diplomatiche e delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative in Svizzera, come pure gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio dei posti consolari sono assicurati solo se la missione diplomatica, la missione permanente o altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative oppure il posto consolare ne ha fatto richiesta all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), dichiarandosi disposta ad adempiere gli obblighi imposti dalla legge ai datori di lavoro. La richiesta va sempre presentata se queste persone sono cittadini svizzeri o domiciliate in Svizzera. La domanda può anche essere

RS ..........

1 RS 832.202