Progetto
Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 20 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto
Nuove entità uniche amministrative e aziendali, che tengono una contabilità propria per la prima volta, segnatamente a seguito di creazioni o ristrutturazioni di unità esistenti, devono scegliere l’assicuratore al più tardi un mese prima di entrare in attività. Ai rappresentanti dei lavoratori va accordato un diritto di partecipazione alla scelta. Se l’entità non ha optato tempestivamente, i suoi dipendenti sono assicurati dalla Suva.
Art. 99 Obbligo alle prestazioni in caso di più datori di lavoro
1 Se l’assicurato alle dipendenze di diversi datori di lavoro è vittima di un infortunio professionale, le prestazioni sono effettuate dall’assicuratore del datore di lavoro per il quale lavorava all’epoca dell’evento infortunistico.
2 In caso d’infortunio non professionale, le prestazioni sono interamente fornite dall’assicuratore dell’ultimo datore di lavoro per il quale l’assicurato ha lavorato e presso cui era coperto contro gli infortuni non professionali. Gli altri assicuratori, presso i quali gli infortuni non professionali sono parimenti coperti, devono rimborsare a detto assicuratore una parte della rendita, dell’indennità per menomazione dell’integrità e dell’assegno per grandi invalidi eventualmente versati, calcolata in base al rapporto esistente tra il guadagno assicurato da ogni singolo assicuratore e il guadagno assicurato totale.
3 Se non è possibile determinare l’assicuratore competente di cui ai capoversi 1 e 2, è competente l’assicuratore presso il quale è assicurato il guadagno massimo.
Art. 100 Rubrica e cpv. 4
Obbligo alle prestazioni in caso di reiterato infortunio
4 Se i diversi assicuratori non possono intendersi su chi di loro è tenuto ad assumersi la prestazione a fronte delle conseguenze dell’infortunio, le prestazioni sono fornite sotto forma di prestazioni anticipate dall’assicuratore più vicino, in un’ottica temporale, all’insorgere delle conseguenze dell’infortunio.
Art. 103 Cooperazione degli assicuratori
1 Per quanto l’esiga l’applicazione dell’assicurazione contro gli infortuni, gli assicuratori, se così richiesti, devono gratuitamente dare reciproche informazioni sugli infortuni, le malattie professionali, le prestazioni e l’attribuzione alle classi di rischio.
Art. 108 cpv. 1
1 Gli assicuratori approntano in comune norme contabili uniformi per l’esecuzione dell’assicurazione contro gli infortuni e le sottopongono all’approvazione del DFI. Approvate, dette basi sono obbligatorie per tutti gli assicuratori. Se quest’ultimi non possono intendersi in merito, il DFI, d’intesa con l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, emana direttive.