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Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 20 pagine
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b. il reddito supplementare realizzato durante la partecipazione a provvedimenti di reintegrazione secondo l'articolo 8a della legge federale del 19 giugno 195913 su l'assicurazione per l'invalidità.
3 Le prestazioni per i superstiti a favore dei vedovi o dei partner registrati superstiti e degli orfani sono conteggiate insieme.
4 L'avente diritto deve fornire all'istituto di previdenza informazioni su tutte le prestazioni e su tutti i redditi conteggiabili.
5 L'istituto di previdenza può sempre riesaminare le condizioni e l'estensione di una riduzione e adattare le sue prestazioni se la situazione si modifica in modo importante.
6 Il guadagno presumibilmente perso dall'assicurato corrisponde all'intero reddito dell'attività lucrativa o al reddito sostitutivo che l'assicurato avrebbe presumibilmente conseguito senza l'evento dannoso.
Art. 24a Riduzione delle prestazioni d'invalidità dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento
(art. 34a LPP)
1 Se l'assicurato ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento, l'istituto di previdenza può ridurre le sue prestazioni solo in caso di concorso di queste ultime con:
a. prestazioni ai sensi della legge federale del 20 marzo 198114 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
b. prestazioni ai sensi della legge federale del 19 giugno 199215 sull'assicurazione militare (LAM);
c. prestazioni estere analoghe.
2 L'istituto di previdenza continua a fornire le sue prestazioni nella stessa misura in cui le forniva prima che l'assicurato raggiungesse l'età ordinaria di pensionamento. In particolare, non deve compensare la riduzione delle prestazioni al raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'articolo 20 capoversi 2ter e 2quater LAINF e l'articolo 47 capoverso 1 LAM.
3 Le prestazioni ridotte versate dall'istituto di previdenza, sommate alle prestazioni ai sensi della LAINF e della LAM e alle prestazioni estere analoghe, non possono essere inferiori alle prestazioni di cui agli articoli 24 e 25 LPP non ridotte.
4 Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare non compensa integralmente una riduzione delle prestazioni AVS in quanto è stato raggiunto l'importo massimo (art. 20 cpv. 1 LAINF, art. 40 cpv. 2 LAM), l'istituto di previdenza deve diminuire la riduzione della sua prestazione in misura pari all'importo non compensato.
13 RS 831.20
14 RS 832.20
15 RS 833.1