Progetto
Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 20 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 12Fedlex · Progetto
4 In caso d’infortunio nell’ambito di un programma per l’occupazione temporanea o di una pratica professionale, l’indennità giornaliera corrisponde a quella che sarebbe accordata all’assicurato se non partecipasse a un programma per l’occupazione temporanea o non svolgesse un periodo di pratica professionale.
Titolo prima dell’articolo 130
Abrogato
Art. 130 Guadagno intermedio secondo l’articolo 24 LADI10
1 Se l’assicurato è un lavoratore dipendente che consegue un guadagno intermedio, in caso di infortuni professionali spetta all’assicuratore dell’azienda interessata versare l’indennità.
2 Se in caso di guadagno intermedio interviene l’assicurazione contro gli infortuni non professionali, l’assicuratore dell’azienda interessata versa le corrispondenti indennità per gli infortuni non professionali che si verificano nei giorni in cui il disoccupato percepisce o avrebbe percepito il guadagno intermedio. L’articolo 99 capoverso 2 non è applicabile.
3 Se l’assicurato ha un guadagno intermedio derivante da un’attività lucrativa indipendente, spetta alla Suva versare le indennità in caso d’infortunio.
4Se l’assicurato si infortuna durante il periodo in cui consegue un guadagno intermedio derivante da attività lucrativa indipendente o dipendente, ottiene l’indennità che gli spetta senza tener conto del guadagno intermedio.
5In caso di disoccupazione parziale i capoversi da 1 a 4 si applicano per analogia.
Art. 131 Premi
1 I premi sono fissati in per mille dell’indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione.
2 L’aliquota dei premi dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali è uguale per tutti i disoccupati.
3 L’aliquota dei premi è uguale per tutti coloro che partecipano a programmi per l’occupazione temporanea, a periodi di pratica professionale o a misure di formazione secondo l’articolo 91 capoverso 4 della legge.
4 In base all’esperienza acquisita in materia di rischi, l’assicuratore contro gli infortuni può, di moto proprio o su richiesta dell’ufficio di compensazione
dell’assicurazione contro la disoccupazione, modificare le aliquote dei premi con effetto all’inizio di un mese civile.
5 Le modifiche delle aliquote dei premi vanno comunicate all’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione al più tardi due mesi prima della loro applicazione.
10 RS 837.0