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Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 20 pagine
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Allegato
(numero III)
Modifica di altri atti normativi
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 18 aprile 198412 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Titolo prima dell'art. 24
Sezione 6: Coordinamento con altre prestazioni e altri redditi
Art. 24 Riduzione delle prestazioni d'invalidità prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento e riduzione delle prestazioni per i superstiti
(art. 34a LPP)
1 Per la riduzione delle prestazioni d'invalidità prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento e la riduzione delle prestazioni per i superstiti, l'istituto di previdenza può conteggiare le seguenti prestazioni e i seguenti redditi:
a. le prestazioni per i superstiti e le prestazioni d'invalidità che vengono versate all'avente diritto sulla base dell'evento dannoso da parte di assicurazioni sociali e istituti di previdenza svizzeri ed esteri; le prestazioni in capitale sono conteggiate al loro valore di trasformazione in rendita;
b. le indennità giornaliere di assicurazioni obbligatorie;
c. le indennità giornaliere di assicurazioni facoltative, se queste sono finanziate almeno per metà dal datore di lavoro;
d. per i beneficiari di prestazioni d'invalidità, il reddito dell'attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere conseguito.
2 Non può conteggiare le seguenti prestazioni né i seguenti redditi:
a. assegni per grandi invalidi e indennità per menomazioni dell'integrità, indennità in capitale, contributi per l'assistenza e prestazioni analoghe;