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Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 20 pagine
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presentata da un membro della missione diplomatica, della missione permanente o altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative nonché del posto consolare per i domestici privati e non ancora assicurati conformemente alla legge.
Art. 9 Lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio
Non costituiscono una lesione corporale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 della legge i danni non imputabili all’infortunio causati alle strutture applicate in seguito a malattia che sostituiscono una parte del corpo o una funzione fisiologica.
Art. 15 Trattamento in un ospedale
1 L’assicurato ha diritto al trattamento, al vitto e all’alloggio in sala comune di un ospedale (art. 68 cpv. 1) con cui è stata conclusa una convenzione di collaborazione e tariffale.
2 Se l’assicurato sceglie una sala che non sia quella comune o un altro ospedale, l’assicurazione assume le spese che avrebbe dovuto rimborsare conformemente al capoverso 1 per il trattamento in sala comune di quest’altro ospedale o di quello appropriato più vicino.
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L’ospedale non può domandare nessun anticipo per il trattamento in sala comune.
Art. 16 Cambiamento del medico, del dentista, del chiropratico o dell’ospedale
Se vuole cambiare il medico, il dentista, il chiropratico o l’ospedale da lui scelti, l’assicurato deve informare immediatamente l’assicuratore.
Art. 18 Assistenza e cure a domicilio
1 L’assicurato ha diritto all’assistenza e alle cure a domicilio prescritte dal medico, a condizione che queste siano prestate da personale o da organizzazioni autorizzati conformemente agli articoli 49 e 51 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sull’assicurazione malattie.
2 Eccezionalmente l’assicuratore può concedere anche contributi per le spese di assistenza e di cure a domicilio prestate da persone non autorizzate.
Art. 19 Mezzi ausiliari
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) redige l’elenco dei mezzi ausiliari ed emana disposizioni sulla loro consegna.
Art. 22 cpv. 4
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Le rendite sono calcolate in base al salario pagato all’assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso dell’anno precedente l’infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti. Se il rapporto di lavoro non è durato un anno