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Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 10 pagine

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Esecuzione della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle

telecomunicazioni. O del DFGP RU 2017

2Dopo aver sentito il fornitore, il Servizio SCPT definisce i dettagli relativi allo svolgimento del mandato e alla rete di trasmissione nonché gli identificativi, come tipo e formato, per ogni informazione e sorveglianza.

3Il fornitore implementa la rete di trasmissione conformemente all’allegato 2 e alle istruzioni del Servizio SCPT.

Art. 17 Obbligo d’informazione reciproca

1I fornitori comunicano per scritto al Servizio SCPT ogni cambiamento che può influire sulla trasmissione dei dati o sulla disponibilità a informare e sorvegliare non appena ne hanno conoscenza, ma al più tardi cinque giorni lavorativi prima del cambiamento.

2Il Servizio SCPT informa i fornitori interessati sui cambiamenti previsti nei propri sistemi, nelle reti di trasmissione o nelle interfacce che possono influire s dei dati o sulla disponibilità a informare e sorvegliare, non appena è noto il momento del cambiamento, ma al più tardi cinque giorni lavorativi prima del cambiamento.

3I fornitori e il Servizio SCPT si informano reciprocamente sui possibili effetti e sul grado di priorità del cambiamento.

Art. 18 Verifica della disponibilità a informare e sorvegliare

1Ai fini della verifica della disponibilità a informare e sorvegliare, il Servizio SCPT comunica ai fornitori i test da eseguire e le condizioni da creare a tal scopo. Dopo averli consultati, stabilisce il periodo di esecuzione.

2Se necessario, il Servizio SCPT modifica le sue istruzioni dopo aver consultato i fornitori. Verifica, in collaborazione con essi, che le condizioni siano soddisfatte.

3Sulla base delle informazioni dei fornitori o di nuovi dati, decide il momento e le modalità per l’esecuzione di una nuova verifica della disponibilità a informare e sorvegliare. La nuova verifica è retta dai capoversi 1 e 2.

Art. 19 Test per la verifica della disponibilità a informare

1I fornitori mettono a disposizione, all’interno dei loro sistemi, i dati di collaudo necessari per rispondere alle domande di informazioni di collaudo.

2Il Servizio SCPT invia ai fornitori il questionario secondo l’articolo 29 capoverso 2 lettera b OSCPT e le domande di informazioni di collaudo.

3I fornitori trasmettono le informazioni di collaudo e inviano il questionario compilato al Servizio SCPT.

Art. 20 Test per la verifica della disponibilità a sorvegliare

1I fornitori preparano i servizi di telecomunicazione o i servizi di comunicazione derivati necessari per i collegamenti di collaudo e ne comunicano gli identificativi al Servizio SCPT.