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Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 10 pagine

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Esecuzione della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle

telecomunicazioni. O del DFGP RU 2017

2Il Servizio SCPT invia ai fornitori il questionario secondo l’articolo 29 capoverso 2 lettera b OSCPT e i mandati di sorveglianza per i collegamenti di collaudo.

3I fornitori preparano i collegamenti di collaudo all’interno dei loro sistemi ed eseguono i test in maniera autonoma attenendosi all’elenco dei casi di collaudo.

4Completano l’elenco e lo inviano, insieme al questionario compilato, al Servizio SCPT.

Art. 21 Analisi e conferma della disponibilità a informare e sorvegliare

1 Il Servizio SCPT analizza i questionari e l’elenco dei casi di collaudo nonché le informazioni di collaudo e i dati di collaudo delle sorveglianze.

2Se necessario, chiede ai fornitori di ripetere alcuni casi di collaudo o di eseguirne nuovi.

3Se non è possibile concludere con successo i test entro il periodo previsto di cui all’articolo 18 capoverso 1, il Servizio SCPT può decidere di annullare i test e avviare una nuova procedura di verifica ai sensi dell’articolo 18.

4Una volta che i test si sono conclusi con successo, conferma per scritto la disponibilità a informare e sorvegliare dei fornitori.

Art. 22 Garanzia della qualità della trasmissione dei dati

1La qualità della trasmissione dei dati è garantita da un monitoraggio automatizzato e, se necessario, da test supplementari. I fornitori e il Servizio SCPT lavorano in modo congiunto.

2Dopo aver consultato il fornitore, il Servizio SCPT definisce i dettagli relativi alla garanzia della qualità della trasmissione dei dati.

3Al fine di garantire la qualità della trasmissione dei dati, il fornitore adotta le seguenti misure:

a. in virtù dell’allegato 1 e delle istruzioni del Servizio SCPT, mette a disposizione del Servizio SCPT i dati di collaudo, i servizi di telecomunicazione e i servizi di comunicazione derivati utilizzati per informazioni e collegamenti di collaudo. Comunica immediatamente al Servizio SCPT eventuali cambiamenti riguardanti i collegamenti di collaudo o i loro identificativi nonché i dati di collaudo;

b. concede l’accesso sul posto o a distanza al Servizio SCPT per permettere il collegamento delle apparecchiature di collaudo o la gestione di informazioni e collegamenti di collaudo. Le misure adottate in questo contesto sono in particolare:

1. la configurazione delle informazioni e dei collegamenti di collaudo secondo le istruzioni del Servizio SCPT e l’accesso di quest’ultimo alle apparecchiature di collaudo collegate o alle apparecchiature terminali mobili,