Progetto
Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 10 pagine
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Esecuzione della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle
telecomunicazioni. O del DFGP RU 2017
Art. 14 Termini per il trattamento di ricerche d’emergenza e ricerche di
condannati
1Il Servizio SCPT trasmette al fornitore i mandati per l’esecuzione di ricerche d’emergenza o ricerche di condannati quanto prima, ma al più tardi entro un’ora dalla ricezione dell’ordine.
2In caso di ricerca d’emergenza del tipo EP_30_PAGING, EP_31_RT_CC+IRI o EP_32_RT_IRI o di sorveglianza in tempo reale nell’ambito di una ricerca di condannati, il fornitore esegue la sorveglianza quanto prima, ma al più tardi entro un’ora dalla ricezione del mandato.
3In caso di ricerca d’emergenza del tipo EP_33_HD o di sorveglianza retroattiva nell’ambito di una ricerca di condannati, il fornitore esegue la sorveglianza entro quattro ore dalla ricezione del mandato.
Art. 15 Annullamento di mandati di sorveglianza
1Il Servizio SCPT può annullare un mandato di sorveglianza in tempo reale fintantoché questa non è stata attivata nei sistemi del fornitore e il fornitore non ha confermato l’attivazione.
2Può annullare un mandato per l’esecuzione di una sorveglianza retroattiva fintantoché il fornitore non ha trasmesso i dati.
3L’annullamento è eseguito nel modo seguente:
a. il Servizio SCPT contatta il fornitore e lo incarica per scritto, o in casi eccezionali per telefono con successivo incarico scritto, di annullare la sorveglianza;
b. il fornitore conferma la ricezione del mandato di annullamento;
c. esegue il mandato di annullamento;
d. dopo l’esecuzione del mandato di annullamento, conferma l’annullamento al Servizio SCPT.
4Se non è più possibile procedere all’annullamento di una sorveglianza in tempo reale, il Servizio SCPT conferisce un mandato di disattivazione.
Sezione 5: Disponibilità a informare e sorvegliare
Art. 16 Collegamento dei sistemi del fornitore con il sistema di trattamento
del Servizio SCPT
1I FST o i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di informazione supplementari comunicano al Servizio SCPT la loro disponibilità a informare sui servizi offerti e sulle modalità di realizzazione dei tipi d’informazione standardizzati per i singoli servizi. I fornitori con obblighi di sorveglianza ridotti sono esentati dall’obbligo d’informazione.