Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/51: Ripristino della sovranità cantonale su questioni elettorali. Modifica della Costituzione federale · 18 pagine
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4.2 Attuabilità
Come nel diritto vigente, l’articolo costituzionale lascia al singolo Cantone la libertà di definire le sue disposizioni in materia elettorale e quelle che si applicano nei Comuni. L’esecuzione spetta pertanto ai Cantoni. Il previsto rafforzamento del margine di manovra cantonale e della certezza del diritto rende tendenzialmente più agevole per i Cantoni l’attuazione delle disposizioni in questione.
5 Forma dell’atto
Nell’ambito del diritto in materia elettorale le competenze devono essere disciplinate a livello costituzionale. La Commissione ha accertato che le prescrizioni della Confederazione relative alla configurazione dei sistemi elettorali dei Cantoni e dei Comuni non possono essere disciplinate a livello di legge (cfr. n. 1.3.1).