Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/51: Ripristino della sovranità cantonale su questioni elettorali. Modifica della Costituzione federale · 18 pagine
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Art. 39 cpv. 1bis
Il capoverso 1bispersegue lo scopo di rafforzare e consolidare la sovranità dei Cantoni nell’ambito delle procedure di elezione cantonali e comunali. In questi ambiti i Cantoni potranno disporre di maggiori competenze.
Dato che i Cantoni sono liberi di definire le procedure di elezione sul piano cantonale e comunale, la portata degli articoli 8 e 34 Cost. nell’ambito di queste procedure risulterà fortemente limitata. In linea di principio non sarà quindi più possibile limitare la libertà di scelta dei Cantoni nell’ambito di queste procedure.
I Cantoni saranno inoltre liberi di definire i circondari elettorali e di emanare disposizioni speciali in materia elettorale. Questa disposizione diverge da quella proposta dalla minoranza, secondo cui in questo ambito i Cantoni «possono tener conto delle particolarità di ordine storico, federalistico, culturale, linguistico, etnico o religioso».
La Commissione ha esaminato l’opportunità di completare il capoverso 1bismenzionando espressamente gli articoli 8 e 34 Cost., ma è giunta alla conclusione che questa aggiunta non è necessaria. Nell’ambito dei lavori preliminari è stato illustrato con chiarezza che il termine «liberi» esclude che si possa limitare la libertà di scelta dei Cantoni, sulla base degli articoli 8 e 34 Cost., per quanto concerne il sistema elettorale, i circondari elettorali e le disposizioni speciali in materia di voto. La libertà di scelta dei Cantoni riguarda però unicamente la procedura di voto. I Cantoni non possono quindi per esempio decidere di sopprimere il diritto di voto e di eleggibilità delle donne.
Le disposizioni speciali in materia elettorale comprendono le regole che un Cantone può emanare per proteggere una o alcune sue particolarità locali o regionali. Ecco alcuni esempi: nell’ambito delle elezioni per il Consiglio di Stato del Cantone di Berna un seggio è destinato a un candidato di lingua francese, mentre nel Cantone del Vallese ogni distretto ha diritto ad avere al massimo un rappresentante nel Consiglio di Stato.
Questa proposta si prefigge di fare in modo che il Tribunale federale non esiga più da un Cantone, come ha invece fatto nella giurisprudenza recente29, la formazione di gruppi di circondari oppure l’applicazione del metodo «doppio Pukelsheim».
Infine il capoverso 1bismenziona espressamente anche i membri del Consiglio degli Stati per fare in modo che queste disposizioni siano applicate anche nell’ambito delle elezioni dei consiglieri agli Stati.
3.2 Proposta della minoranza
Art. 39 cpv. 1
Il testo del capoverso 1 è identico a quello proposto dalla maggioranza.
29 DTF 140 I 394 e decisioni precedenti.