Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/51: Ripristino della sovranità cantonale su questioni elettorali. Modifica della Costituzione federale · 18 pagine
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2013. In questo contesto in entrambe le Camere era sorta una controversia in merito a una disposizione che disciplina l’elezione del Parlamento cantonale di Svitto. Il Consiglio degli Stati si era pronunciato due volte di misura per il conferimento della garanzia federale alla disposizione in questione, dapprima con 24 voti contro 20 e successivamente con 24 voti contro 18 e 1 astensione. Il Consiglio nazionale aveva invece votato - pure di misura - due volte contro il conferimento della garanzia (dapprima con 94 voti contro 92 e successivamente con 100 voti contro 91). Al paragrafo 48 capoverso 3 della Costituzione del Cantone di Svitto non è quindi stata conferita la garanzia federale (Boll. Uff. 2013 N 187 segg. e 342 segg., Boll. Uff. 2012 S 957 segg. e 2013 S 176 segg.). Questa disposizione prevedeva nei circondari elettorali l’elezione dei rappresentanti secondo il sistema proporzionale. I circondari elettorali corrispondevano ai Comuni e quindi nei Comuni piccoli il quorum per ottenere un seggio avrebbe superato di gran lunga la quota del 10 per cento auspicata dal Tribunale federale (cfr. per es. DTF 136 I 376).
Con la decisione di non concedere la garanzia federale, le Camere hanno quindi appoggiato la prassi del Tribunale federale secondo cui una volta statuito il principio delle elezioni in base al sistema proporzionale, bisogna provvedere ad applicarlo in modo coerente. Nella sua argomentazione il Tribunale federale ha precisato che una scelta di principio a favore del sistema proporzionale esclude che venga poi di fatto applicato un sistema maggioritario. Infatti in questo contesto bisogna rispettare le prescrizioni dettate dal dritto federale nel quadro degli articoli 34 e 8 della Costituzione federale. Nel sistema proporzionale la rappresentanza dei gruppi deve essere proporzionale alla quota di voti che essi hanno ricevuto. Questa regola viene meno se i circondari sono troppo piccoli e il quorum di voti necessario per conseguire un seggio diventa quindi troppo elevato.
1.4.2 Il dibattito sul conferimento della garanzia federale alla Costituzione del Cantone dei Grigioni
Già nel 2004, nell’ambito del conferimento della garanzia federale alla Costituzione del Cantone dei Grigioni (04.018), la CIP-S aveva affermato che intendeva ancora lasciare ai Cantoni un margine di manovra per la configurazione del loro sistema elettorale. Il conferimento della garanzia federale alla Costituzione del Cantone dei Grigioni non aveva dato luogo a controversie, ma la CIP aveva ritenuto inopportuni i dubbi espressi nel messaggio dal Consiglio federale in merito alla costituzionalità dell’applicazione del principio maggioritario per le elezioni parlamentari (FF 2004 934).
Questa affermazione ha indotto la CIP-S a elaborare un rapporto in merito al messaggio menzionato in cui ha precisato che il sistema elettorale maggioritario costituisce un procedimento di elezione democratico che può essere ancora utilizzato nell’ambito delle elezioni cantonali: «Se la Confederazione – attraverso il conferimento della garanzia federale alle Costituzioni cantonali o statuendo su ricorsi relativi al diritto di voto – dichiarasse come unico sistema elettorale ammesso il sistema proporzionale, si tratterebbe di una grave ingerenza nell’autonomia organizzativa cantonale» (FF 2004 3236).