Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/51: Ripristino della sovranità cantonale su questioni elettorali. Modifica della Costituzione federale · 18 pagine
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1.5.3 Considerazioni del Tribunale federale in merito al sistema elettorale maggioritario
Nella menzionata decisione del 12 ottobre 2016 concernente il sistema elettorale del Cantone di Uri, il Tribunale federale ha confermato che l’elezione del Parlamento secondo il sistema maggioritario non è forzatamente in contrasto con la Costituzione federale. Dal fatto che i sistemi elettorali prettamente maggioritari non garantiscono l’equivalenza dell’influsso dei voti sull’esito della votazione non si può già dedurre che un ordinamento elettorale in cui i membri di un Parlamento cantonale sono eletti secondo il sistema maggioritario sia incompatibile con l’articolo 34 capoverso 2 Cost.10. Il Tribunale federale ha però anche stabilito che per quanto concerne l’uguaglianza in materia di diritto di voto nell’ambito dell’elezione dei Parlamenti cantonali, il sistema maggioritario «non risulta ottimale»11. D’altro canto un sistema elettorale maggioritario può essere accettato nel caso in cui il grado di autonomia dei Comuni che costituiscono il circondario elettorale sia particolarmente elevato, la popolazione dei Comuni in questione sia molto ridotta e i partiti politici abbiano un ruolo relativamente poco importante nell’ambito delle elezioni.
In tal modo il Tribunale federale ha confermato la posizione scettica nei confronti del sistema elettorale maggioritario espressa nella decisione del 26 settembre 2014 concernente il sistema elettorale del Cantone di Appenzello Esterno. Il Tribunale federale aveva allora elencato una serie di requisiti che devono essere adempiti dai sistemi misti: devono essere complessivamente equilibrati e configurati in base a criteri pertinenti e comprensibili. Il parallelismo di elementi maggioritari e proporzionali deve essere fondato su criteri ragionati e in particolare deve risultare comprensibile per quali motivi alcuni seggi vengono ripartiti in base al sistema maggioritario e altri in base a quello proporzionale12.
1.6 Adeguamenti alla prassi del Tribunale federale da parte dei Cantoni
Secondo il Tribunale federale l’osservanza dei principi connessi con il sistema proporzionale non passa necessariamente attraverso l’istituzione di circondari più grandi. Possono invece essere istituiti meccanismi di compensazione a un livello che va oltre i circondari elettorali. Ciò consente di evitare la costituzione di nuovi circondari che non trovano corrispondenza nelle circostanze determinate dalla storia. Ad esempio si possono istituire gruppi di circondari oppure si può procedere a una ripartizione centralizzata dei seggi di partito in base al metodo «doppio Pukelsheim». Questo procedimento è stato utilizzato per la prima volta nel febbraio del 2006 in occasione delle elezioni del consiglio comunale della Città di Zurigo13.
Negli ultimi tempi diversi Cantoni hanno provveduto ad adeguare il loro sistema elettorale ai requisiti stabiliti dal Tribunale federale: ad esempio il sistema del «doppio Pukelsheim» è stato adottato nel 2008 dai Cantoni di Argovia e Sciaffusa, nel
10 1 C 511/2015, Decisione del 12 ottobre 2016, consid. 6.1
11 1 C 511/2015, Decisione del 12 ottobre 2016, consid. 6.1
12 DTF 140 I 394, consid. 11.2
13 Weber, marg. 356