Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/51: Ripristino della sovranità cantonale su questioni elettorali. Modifica della Costituzione federale · 18 pagine
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decisione concernente il Cantone di Zugo, il Tribunale federale afferma che le quote naturali, al di fuori dei circondari elettorali di Zugo, Baar e Cham, sono sempre superiori al 10 per cento dei voti. La giurisprudenza del Tribunale federale ha ritenuto anticostituzionali quorum che richiedono il 33,3 per cento, il 20 per cento e il 16,66 per cento dei voti. Nell’ambito di questa prassi e nell’intento di promuovere la certezza del diritto, il Tribunale federale ha stabilito che in linea di massima i quorum naturali (come pure quelli diretti, previsti dalla legge) che oltrepassano il 10 per cento non sono compatibili con il sistema elettorale proporzionale3.
Il Tribunale federale ha confermato tale prassi anche nell’ambito di successive decisioni, ad esempio in una decisione del 19 marzo 2012 relativa a diversi ricorsi concernenti il Cantone di Svitto4. In questa decisione il Tribunale federale ha sottolineato che singoli Comuni possono costituire un circondario elettorale, ma in tale caso è necessario inserire alcuni dispositivi nella legislazione come la costituzione di gruppi di circondari elettorali oppure il procedimento denominato «doppio Pukelsheim»5. Questi dispositivi infatti consentono di proteggere le minoranze, assicurando loro una rappresentanza adeguata all’interno del Parlamento cantonale anche nei piccoli circondari6.
Questa prassi restrittiva del Tribunale federale ha fatto anche in modo che determinate configurazioni dei circondari elettorali in precedenza considerate ammissibili non sono più state accettate dal Tribunale federale. Ad esempio i circondari elettorali di dimensione diseguale del Cantone del Vallese sono stati considerati oggettivamente giustificati in una decisione del 20057. Ma nel 2014 la procedura di elezione vallesana è stata ritenuta, in base alla giurisprudenza più recente, non conforme alla Cosituzione federale.8
Anche nella decisione più recente il Tribunale federale ha confermato che l’applicazione del sistema proporzionale richiede una dimensione adeguata dei circondari elettorali: nella decisione del 12 ottobre 2016 concernente il Cantone di Uri il Tribunale federale ha statuito che la procedura di elezione del Parlamento cantonale prevista nei Comuni che applicano il sistema proporzionale non è conforme alla Costituzione federale9. Il Tribunale federale non ha quindi contestato il sistema di elezione misto del Cantone di Uri, in base a cui in alcuni Comuni l’elezione è effettuata secondo il sistema proporzionale e in altri secondo il sistema maggioritario. Reputa però troppo esigui i circondari elettorali in cui si applica il sistema proporzionale.
3 DTF 136 I 376, consid. 4.5
4 1C 407/2011, 1C 445/2011, 1C 447/2011
5 Questo sistema di ripartizione «bi-proporzionale» dei seggi mira a conseguire una rappresentanza proporzionale sia alla quota della popolazione del circondario che alla quota di voti conseguiti dalle singole liste elettorali. Il calcolo comprende due fasi denominate «sovraripartizione» e «sottoripartizione». Per una descrizione dettagliata del procedimento cfr. Weber Anina, Schweizerisches Wahlrecht und die Garantie der politischen Rechte, Zurigo, 2016, n. marg. 357 segg.
6 Cfr. anche DTF 136 I 352, consid. 5.1
7 DTF 131 I 89
8 DTF 140 I 107
9 1C 511/2015, Decisione del 12 ottobre 2016, consid. 7