Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/51: Ripristino della sovranità cantonale su questioni elettorali. Modifica della Costituzione federale · 18 pagine
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Anche il Cantone di Uri, come quello di Zugo, critica il fatto che nella sua giurisprudenza recente il Tribunale federale abbia costantemente inasprito i requisiti posti ai sistemi elettorali: «Mentre ancora fino a un paio di anni fa riteneva sufficienti deroghe per motivi oggettivi (storici, federalistici, culturali, linguistici, etnici o religiosi) che avessero lo scopo di proteggere delle minoranze o di salvaguardare un’identità territoriale specifica, storica e ancora viva, oggi il Tribunale federale non è più di questo avviso». Gli autori dell’iniziativa reputano quindi necessario ristabilire la sovranità dei Cantoni in materia elettorale: «Con la presente iniziativa il Cantone di Uri intende dare un segnale forte contro le limitazioni inopportune imposte dal Tribunale federale ai Cantoni nella scelta del loro sistema elettorale. La presente iniziativa cantonale è finalizzata perciò a trovare una formulazione più precisa dell’articolo 34 della Costituzione e a tornare quindi alle autonomie cantonali».
1.3 Esame delle iniziative cantonali da parte delle Commissioni delle istituzioni politiche
1.3.1 Esame di una soluzione che prevede una modifica di legge
La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) ha iniziato il 16 aprile 2015 a occuparsi delle due iniziative e ha provveduto ad ascoltare anche i rappresentanti dei Cantoni di Uri e di Zugo. I membri della Commissione hanno mostrato comprensione per le critiche espresse da questi Cantoni, ma la maggioranza non ha ritenuto opportuno dare avvio a una modifica della Costituzione al solo scopo di influenzare la prassi del Tribunale federale. Inoltre la Commissione non ha voluto che sul piano costituzionale si concedesse ai Cantoni un margine di manovra indeterminato per quel che concerne l’organizzazione della loro procedura elettorale.
Essa ha invece ritenuto che il Parlamento federale, nell’interesse dei Cantoni, dovesse fare chiarezza e precisare a livello di legge i requisiti che i sistemi elettorali cantonali sono tenuti a rispettare. Ha quindi deciso con 8 voti contro 1 e 1 astensione di elaborare una iniziativa commissionale che dovrebbe ad esempio consentire ai Cantoni di applicare sistemi elettorali proporzionali, maggioritari oppure misti (15.429 Iv. Pa. CIP-S. Disciplinare a livello di legge le condizioni cui devono sottostare i sistemi elettorali dei Cantoni).
Successivamente nei media sono stati pubblicati interventi secondo cui non vi sarebbe una sufficiente base costituzionale per stabilire a livello di legge i requisiti che devono rispettare i sistemi elettorali cantonali (cfr. Neue Luzerner Zeitung del 18 aprile 2015). L’allora presidente della CIP ha quindi chiesto un parere al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) in merito al fatto che l’articolo 51 capoverso 1 Cost. possa fungere da base costituzionale per una precisazione a livello di legge dei requisiti posti ai sistemi elettorali cantonali. L’articolo 51 capoverso 1 della Costituzione prevede che i Cantoni debbano dotarsi di una Costituzione «democratica». La legge potrebbe quindi precisare cosa si intende per «Costituzione democratica». Nel parere del 26 maggio 2015 l’Ufficio federale di giustizia afferma però che l’articolo 51 Cost. statuisce una garanzia federale e non attribuisce alla