Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/51: Ripristino della sovranità cantonale su questioni elettorali. Modifica della Costituzione federale · 18 pagine

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1.5 Diritto vigente e prassi del Tribunale federale

1.5.1 Le disposizioni costituzionali determinanti

L’articolo 39 capoverso 1 della Costituzione federale stabilisce che l’esercizio dei diritti politici sul piano cantonale e comunale è disciplinato dai Cantoni. L’esercizio di questa competenza rientra nell’ambito della garanzia federale prevista dall’articolo 34 Cost. e deve ottemperare ai requisiti posti dall’articolo 51 capoverso 1 Cost. Secondo l’articolo 34 capoverso 2 Cost. la garanzia federale in materia di diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l’espressione fedele del voto. Inoltre secondo l’articolo 51 capoverso 1 Cost. ogni Cantone si dà una costituzione democratica. Infine l’articolo 8 capoverso 1 Cost. afferma che tutti sono uguali davanti alla legge.

1.5.2 Requisiti posti dal Tribunale federale al sistema elettorale proporzionale

Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le procedure di elezione in particolare anche nel quadro della garanzia federale stabilita dall’articolo 34 capoverso 2 Cost. che consente di riconoscere solo i risultati elettorali che rispecchiano in modo affidabile e inalterato la libera volontà degli elettori. In questo ambito, da circa 15 anni il Tribunale federale ha sviluppato una prassi con la quale ha progressivamente precisato i requisiti cui devono adempiere i sistemi elettorali proporzionali.

In questo contesto una prima decisione di riferimento è stata pronunciata il 18 dicembre 2002. Il Tribunale federale ha deciso che le diverse dimensioni dei circondari elettorali della città di Zurigo comportano dei quorum di voti per seggio talmente lontani dal valore medio da non risultare più compatibili con il principio della parità di trattamento.1

In altre decisioni, il Tribunale federale ha stabilito che la quota del 10 per cento degli elettori corrisponde al «quorum naturale» massimo per i sistemi elettorali proporzionali. In virtù di queste decisioni non sono ammissibili circondari elettorali in cui per ottenere un mandato è necessario ricevere oltre il 10 per cento dei voti complessivi. In questo contesto si può ad esempio fare riferimento alle decisioni del 7 luglio 2010 e del 20 dicembre 2010 concernenti ricorsi contro le procedure di voto nei Cantoni di Nidvaldo e Zugo2. Secondo i ricorrenti tali procedure di voto comportavano una violazione della garanzia federale in materia di diritti politici contenuta nell’articolo 34 Cost., soprattutto poiché i circondari piccoli o di dimensioni diverse inficiano il sistema elettorale proporzionale. In entrambi i casi il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura di voto del Parlamento cantonale non adempie ai requisiti stabiliti per il sistema elettorale proporzionale. Il Tribunale federale ha contestato in particolare il fatto che in alcuni Comuni per ottenere un mandato fosse necessario ottenere oltre il 25 per cento dei voti. Nell’ambito della

1 DTF 129 I 185, consid 7.6.3

2 DTF 136 I 352, DTF 136 I 376