Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/51: Ripristino della sovranità cantonale su questioni elettorali. Modifica della Costituzione federale · 18 pagine

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decidere se intendono applicare il sistema proporzionale all’interno di un circondario elettorale oppure a un livello che va oltre i circondari elettorali, e quali dimensioni devono assumere i circondari per adempiere ai requisiti posti dal sistema elettorale che hanno adottato. Il Tribunale federale invece non potrà più statuire che una procedura cantonale di elezione viola il diritto federale in base alle due disposizioni costituzionali menzionate.

I Cantoni possono quindi decidere liberamente in merito alle procedure di elezione delle proprie autorità, ma non in merito al diritto di voto. Il presente progetto non modifica i requisiti posti dall’articolo 8 Cost. in merito al diritto di votare e di essere eletti.

2.4 Limitazione degli interventi del Tribunale federale mediante l’introduzione nella Costituzione della sua attuale prassi (proposta della minoranza)

La minoranza commissionale propone invece, in conformità all’attuale prassi del Tribunale federale, di introdurre nell’articolo 39 Cost. una disposizione che consenta ai Cantoni di scegliere tra il sistema proporzionale, il sistema maggioritario oppure una forma mista. Ciò consente di indicare con chiarezza che il Tribunale federale non può spingersi oltre la sua attuale prassi e giungere in futuro a contestare la legalità di determinati sistemi elettorali. La nuova disposizione permette inoltre di eliminare gli elementi di incertezza che derivano dalle recenti decisioni del Tribunale federale concernenti l’ammissibilità dei sistemi elettorali maggioritari e delle forme miste.

Inoltre, anche in base all’attuale prassi del Tribunale federale, nel processo di determinazione dei loro circondari elettorali i Cantoni devono poter prendere in considerazione le particolarità locali e regionali. In tal modo sarebbe ad esempio possibile derogare al requisito dell’equivalenza dell’influsso dei voti sull’esito della votazione nel caso in cui l’istituzione di circondari elettorali esigui sia da ricondurre a motivi di ordine storico oppure siano previsti meccanismi di compensazione che riguardano l’insieme dei circondari.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Proposta della maggioranza

Art. 39 cpv. 1

Il nuovo capoverso menziona unicamente l’ambito di competenza della Confederazione poiché l’ambito di competenza dei Cantoni è disciplinato nel nuovo capoverso

1bis.