Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/51: Ripristino della sovranità cantonale su questioni elettorali. Modifica della Costituzione federale · 18 pagine
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Art. 39 cpv. 1bis
Questa proposta si prefigge di precisare chiaramente che i Cantoni sono sovrani nell’ambito delle procedure di elezione sul piano cantonale e comunale.
Il capoverso 1bisconsolida l’autonomia di cui dispongono i Cantoni nella scelta del loro sistema elettorale precisando le diverse possibilità di scelta: sistema proporzionale, sistema maggioritario e forma mista.
I Cantoni potranno istituire i loro circondari elettorali tenendo conto delle particolarità di ordine storico, federalistico, regionale, culturale, linguistico, etnico e religioso. Questa formulazione riprende i criteri indicati dalle decisioni più recenti del Tribunale federale30 che consentono ai Cantoni di istituire circondari elettorali di dimensioni ridotte per garantire a tali circondari, a scapito del sistema proporzionale, il diritto di essere rappresentati, assicurando in tal modo una protezione delle minoranze.
I Cantoni potranno infine anche emanare disposizioni speciali in materia elettorale, prendendo in considerazione le particolarità locali menzionate in precedenza. Questa aggiunta consentirà ad esempio al Cantone di Berna di continuare ad assicurare a un membro di lingua francese un seggio all’interno del Governo cantonale e al Cantone del Vallese di continuare ad applicare il principio secondo cui ogni distretto non può avere più di un rappresentante in Governo. Le disposizioni speciali in materia elettorale non sono menzionate esplicitamente nelle iniziative cantonali presentate dai Cantoni di Zugo e Uri, ma in linea di principio rientrano nella nozione generale «questioni elettorali» utilizzata da entrambi i Cantoni.
La proposta presentata dalla minoranza commissionale si prefigge di adeguare l’articolo 39 Cost. alla recente giurisprudenza del Tribunale federale, che chiede ai Cantoni di rispettare il significato del sistema proporzionale istituendo gruppi di circondari oppure applicando il metodo «doppio Pukelsheim», senza tuttavia limitare la libera scelta dei Cantoni in materia di sistema elettorale (proporzionale, maggioritario o forma mista)31. Il capoverso 1bisstabilisce che i Cantoni «possono» scegliere il loro sistema elettorale, istituire i loro circondari ed emanare disposizioni speciali in materia elettorale; un’autonomia completa non è invece prevista. Questo capoverso non si prefigge quindi di conseguire modifiche della prassi giudiziaria, bensì di fare in modo che il Tribunale federale non possa interpretare in modo ancora più restrittivo l’autonomia dei Cantoni in materia di procedure di elezione sul piano cantonale e comunale sulla base degli articoli 8 e 34 Cost.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale
La modifica della Costituzione prevista non comporta ripercussioni finanziarie o sull’effettivo del personale.
30 DTF 136 I 352 consid. 4.1.
31 DTF 140 I 394 e decisioni precedenti.