Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/51: Ripristino della sovranità cantonale su questioni elettorali. Modifica della Costituzione federale · 18 pagine

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Compendio

Secondo l’articolo 39 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), i Cantoni disciplinano l’esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. Hanno quindi anche il compito di disciplinare le procedure di elezione delle loro autorità. In questo contesto devono però rispettare i principi stabiliti dalla Costituzione federale e in particolare le disposizioni dell’articolo 34 capoverso 2 che mirano ad assicurare il diritto alla libera formazione della volontà e all’espressione fedele del voto nel quadro della garanzia federale in materia di diritti politici.

Negli ultimi 15 anni il Tribunale federale ha sviluppato una prassi in contrasto con le decisioni precedenti, nella quale attribuisce grande importanza all’equivalenza dell’influsso dei voti sull’esito della votazione, quale requisito necessario affinché i sistemi elettorali proporzionali siano compatibili con l’articolo 34 Cost.. Il principio di equivalenza dell’influsso dei voti sull’esito della votazione esige che i voti dei singoli elettori abbiano un influsso equivalente sull’esito delle elezioni e che vengano considerati per la ripartizione dei mandati. Secondo il Tribunale federale il principio di equivalenza è rispettato se in tutta l’area in cui si svolgono le elezioni il quorum naturale per l’elezione di un rappresentante non oltrepassa il 10 per cento dei voti complessivi. Ciò significa che ogni circondario elettorale deve avere il diritto di eleggere almeno nove rappresentanti.

In tal modo il Tribunale federale ha posto vincoli severi alle procedure elettorali dei singoli Cantoni. In alcuni Cantoni questi vincoli hanno creato un certo malcontento che ha dato vita anche alle iniziative cantonali cui deve dare attuazione il presente rapporto. La situazione di incertezza venutasi a creare nei Cantoni è stata ulteriormente rafforzata da due ulteriori decisioni in cui il Tribunale federale ha affermato che i sistemi elettorali maggioritari possono essere tollerati solo in circostanze particolari.

La proposta di modifica della Costituzione presentata nell’ambito del presente rapporto si prefigge di eliminare le incertezze e di ripristinare la certezza del diritto.

La Commissione propone di introdurre nell’articolo 39 Cost. disposizioni in base a cui i Cantoni sono liberi di definire la procedura di elezione delle loro autorità. Le nuove disposizioni non consentono più al Tribunale federale di stabilire requisiti relativi alle dimensioni dei circondari elettorali.

La modifica costituzionale proposta non mette in discussione il principio dell’uguaglianza giuridica stabilito dall’articolo 8 della Costituzione federale. Il progetto consente però ai Cantoni di decidere in modo autonomo come tenere conto di questo principio. Bisogna infine precisare che la modifica proposta concerne unicamente la procedura di voto e non rigurda il diritto di eleggere e di essere eletti.