Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/51: Ripristino della sovranità cantonale su questioni elettorali. Modifica della Costituzione federale · 18 pagine

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2.2 Garantire la certezza del diritto

La giurisprudenza del Tribunale federale presentata nei precedenti capitoli mostra fino a che punto il Tribunale abbia esteso l’interpretazione della nozione di «espressione fedele del voto». Esso ha stabilito in modo dogmatico che l’equivalenza dell’influsso dei voti sull’esito della votazione deve essere realizzata a un livello che va oltre i circondari elettorali.

Il Tribunale federale motiva questo processo di interpretazione con la volontà di garantire la certezza del diritto28. La Commissione condivide tale obiettivo ma reputa che le considerazioni critiche relative al sistema elettorale maggioritario espresse dal Tribunale federale in alcune recenti decisioni abbiano piuttosto contribuito a diffondere incertezza giuridica. Per questo motivo i processi di interpretazione di ampia portata e politicamente delicati come quello in questione non dovrebbero essere affrontati dai tribunali ma dal legislatore. Dato però che un parere dell’Ufficio federale di giustizia ha accertato che il legislatore federale non ha la competenza di emanare prescrizioni legali relative ai sistemi elettorali cantonali, queste problematiche devono essere affrontate dai legislativi cantonali. Affinché tali consessi possano adempiere a questo compito in base alle proprie necessità e in considerazione delle circostanze locali, è però evidentemente necessario chiarire la situazione vigente sul piano costituzionale a livello federale.

2.3 Configurazione «libera» della procedura di elezione (proposta della maggioranza)

La maggioranza della Commissione propone di introdurre nell’articolo 39 Cost. una disposizione in base a cui i Cantoni sono liberi di definire la procedura di elezione delle loro autorità secondo il sistema maggioritario, il sistema proporzionale oppure una forma mista. Sono inoltre liberi di definire i loro circondari elettorali e di emanare disposizioni speciali in materia elettorale.

Queste disposizioni consentono di eliminare gli elementi di incertezza emersi a seguito delle recenti decisioni del Tribunale federale in merito all’ammissibilità dei sistemi maggioritari e delle forme miste. Inoltre le disposizioni proposte escludono che il Tribunale federale possa emanare prescrizioni in merito alle dimensioni dei circondari elettorali e non consentono più di imporre ai Cantoni l’applicazione di meccanismi di compensazione, come ad esempio il metodo «doppio Pukelsheim», quando sono istituiti circondari elettorali di dimensione ridotta.

La disposizione secondo cui i Cantoni sono «liberi» di definire la procedura di elezione delle loro autorità non sta a significare che essi non debbano più attenersi ai principi stabiliti negli articoli 8 e 34 della Costituzione federale, principi che devono evidentemente essere rispettati da tutti i Cantoni. Con tale disposizione si intende invece precisare che ogni Cantone deve decidere in che modo rispettare queste disposizioni nel quadro delle sue caratteristiche specifiche. I Cantoni devono quindi

28 DTF 136 I 376, consid. 4.5