Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/51: Ripristino della sovranità cantonale su questioni elettorali. Modifica della Costituzione federale · 18 pagine
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2014 da Nidvaldo e Zugo e nel 2015 dal Cantone di Svitto. Questi Cantoni dispongono quindi di un sistema elettorale accolto in votazione dal Popolo e riconosciuto dal Tribunale federale. Va però detto che il Tribunale federale non ha lasciato ai cittadini nessun’altra possibilità di scelta, poiché ha ritenuto non conforme alla Costituzione federale il sistema che avevano votato in precedenza.
La pressione esercitata dal Tribunale federale ha quindi indotto i Cantoni ad applicare in modo più coerente i principi del sistema proporzionale.
1.7 Giudizi espressi dalla dottrina
1.7.1 Costituzionalità del sistema elettorale maggioritario
Lo scetticismo dal Tribunale federale in merito al sistema elettorale maggioritario è stato commentato in modo assai critico da alcuni studiosi di diritto costituzionale. Nell’ambito di un commento alla decisione del Tribunale federale concernente il sistema elettorale del Cantone di Appenzello Esterno, Georg Müller ha affermato che il Tribunale federale ha in questo caso oltrepassato i limiti del processo di evoluzione del diritto costituzionale e ha in realtà preso una decisione di politica costituzionale. Secondo Müller una interpretazione equilibrata degli articoli 34 Cost. (eguaglianza in materia elettorale) e 51 Cost. (costituzioni cantonali democratiche e conformi al diritto federale) dovrebbe giungere alla conclusione che i Cantoni possono scegliere fra il sistema proporzionale e quello maggioritario. Chi applica il sistema proporzionale deve rispettare i principi di equivalenza del numero di voti a disposizione dei singoli elettori (ogni voto conta uguale) e di equivalenza del rapporto fra mandati e popolazione nei circondari (in ogni circondario elettorale il singolo voto deve avere lo stesso peso), ma non quello di equivalenza dell’influsso dei voti sull’esito delle elezioni14.
Anche secondo Giovanni Biaggini l’applicazione ai sistemi elettorali maggioritari del principio di equivalenza dell’influsso dei voti sull’esito delle elezioni costituisce un’evoluzione del diritto operata dal Tribunale federale che oltrepassa i suoi limiti di competenza: le scelte fondamentali in materia costituzionale sono infatti di competenza del Costituente e non dei tribunali15. Nel suo commento critico Biaggini afferma che dal punto di vista del diritto comparato, l’evoluzione del diritto operata dall’istanza giuridica suprema costituisce un processo assolutamente singolare. Biaggini sottolinea poi di non conoscere alcun ordinamento costituzionale in cui un’autorità giudiziaria analoga al Tribunale federale abbia ritenuto che il principio di equivalenza dell’influsso dei voti sull’esito delle elezioni sia applicabile anche al sistema elettorale maggioritario16.
Altri autori esprimono invece scetticismo in merito alla costituzionalità del sistema elettorale maggioritario nell’ambito delle elezioni dei Parlamenti cantonali. Il più
14 Müller Georg, Sind Wahlen von Parlamenten nach dem Majorzsystem verfassungswidrig?, in: SJZ 11/2015, p. 104
15 Biaggini Giovanni, Majorz und majorzgeprägte Mischsysteme: Parlamentswahlverfahren mit Verfalldatum?, in: ZBl 117/2016, p. 413
16 Biaggini, p. 415