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Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 6 pagine

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Ordinanza concernente l’integrità e la trasparenza nel settore degli agenti terapeutici RU ...

Art. 6 Contributi per manifestazioni di perfezionamento o aggiornamento

di specialisti

1I contributi per manifestazioni di perfezionamento e aggiornamento riconosciuto di professionisti specialisti secondo l’articolo 55 capoverso 2 lettera b LATer sono ammessi, purché siano convenuti per scritto e gli specialisti partecipanti o le organizzazioni che li impiegano versino un contributo adeguato ai costi della manifestazione (partecipazione ai costi).

2Deve essere corrisposta una partecipazione di almeno un terzo dei costi riguardanti lo specialista partecipante per:

a. quote di partecipazione;

b. viaggi di andata e ritorno;

c. pernottamento e prestazioni di vitto; e

d. offerte che non sono indispensabili ai fini della partecipazione alla manifestazione (programmi informali) e che sono di rilevanza chiaramente secondaria.

3Non sono ammessi:

a. il rimborso totale o parziale della partecipazione ai costi;

b. l’assunzione di costi indiretti per la partecipazione alla manifestazione, tra cui le assenze per lavoro o la perdita di guadagno;

c. l’assunzione dei costi di programmi di contorno, che in riferimento alla parte specialistica della manifestazione non sono di rilevanza assolutamente secondaria;

d. l’assunzione delle spese di viaggio, pernottamento, vitto o programmi di contorno di accompagnatori degli specialisti partecipanti, anche se gli accompagnatori sono a loro volta specialisti.

4È possibile rinunciare alla partecipazione ai costi se:

a. durante la manifestazione lo specialista partecipante fornisce una controprestazione di uguale valore secondo l’articolo 7;

b. una manifestazione non comporta il pernottamento sul posto degli specialisti partecipanti e la sua durata, inclusi il vitto e l’eventuale programma di contorno, non supera la mezza giornata lavorativa.

Art. 7 Compensi per controprestazioni di uguale valore

1Sono ammessi come compensi accordati per controprestazioni di uguale valore di specialisti o organizzazioni secondo l’articolo 55 capoverso 2 lettera c LATer i compensi che:

a. si basano su una convenzione scritta, dalla quale si evince il tipo e l’entità della controprestazione e del compenso;

b. compensano una controprestazione che genera allo specialista o all’organizzazione un ulteriore onere che oltrepassi gli obblighi legali;