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Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 6 pagine

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Ordinanza concernente l’integrità e la trasparenza nel settore degli agenti terapeutici RU ...

Art. 76a Convenzione concernente la ripercussione non integrale degli sconti

1Una convenzione tra l’assicuratore e il fornitore di prestazioni concernente la ripercussione non integrale dello sconto di cui all’articolo 56 capoverso 3bisdella legge deve essere stipulata per scritto e contenere segnatamente le seguenti indicazioni:

a. tipo ed entità dello sconto nonché modalità di una documentazione trasparente nei giustificativi e nelle fatture;

b. scopo d’impiego dello sconto non ripercosso, compreso l’obiettivo del miglioramento della qualità del trattamento;

c. modalità della prova del miglioramento della qualità del trattamento;

d. regole per coordinare la presente convenzione con i contratti relativi alla garanzia della qualità di cui all’articolo 77.

2I fondi non ripercossi sono utilizzati in primo luogo a favore di programmi di portata nazionale volti a migliorare la qualità del trattamento. L’impiego a favore di altri programmi deve essere motivato nel rapporto all’UFSP.

3Gli assicuratori e i fornitori di prestazioni devono informare l’UFSP senza indugio in merito alle convenzioni stipulate.

Art. 76b Rapporto all’UFSP

1Gli assicuratori fanno rapporto all’UFSP in merito all’osservanza della convenzione di cui all’articolo 76a. Presentano il rapporto all’UFSP senza indugio dopo la cessazione della convenzione. In caso di progetti pluriennali, presentano rapporti intermedi ogni anno.

2Ogni rapporto finale e ogni rapporto intermedio devono contenere almeno le seguenti indicazioni:

a. prova dell’impiego degli sconti non ripercossi per migliorare la qualità del trattamento;

b. valutazione dei miglioramenti ottenuti con la convenzione rispetto alla qualità iniziale del trattamento.

3La valutazione deve essere svolta da un’organizzazione indipendente applicando metodi scientifici secondo linee guida o standard riconosciuti.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ....

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr