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Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 6 pagine

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Ordinanza concernente l’integrità e la trasparenza nel settore degli agenti terapeutici RU ...

c. compensano una controprestazione che non è rimunerata altrimenti;

d. compensano una controprestazione che non comporta un’utilità diretta allo specialista o all’organizzazione; e

e. sono proporzionati alla controprestazione.

2I compensi di cui al capoverso 1 sono ammessi in particolare per:

a. controprestazioni all’acquisto di medicamenti soggetti all’obbligo di prescrizione medica, come l’assunzione degli oneri logistici, dei costi o del rischio di immagazzinamento;

b. attività didattiche, di perizia e consulenza o lo svolgimento di studi scientifici e sperimentazioni cliniche;

c. rapporti di esperienza pratica pubblicati in media specializzati scientificamente riconosciuti;

d. partecipazione a comitati di consulenza, workshop o ricerche di mercato, purché non abbiano un fine pubblicitario.

Art. 8 Sconti e rimborsi

1Gli sconti e i rimborsi accordati all’acquisto di agenti terapeutici secondo l’articolo 55 capoverso 2 lettera d LATer sono ammessi segnatamente se i clienti degli specialisti o delle organizzazioni ne beneficiano direttamente o indirettamente. È fatto salvo l’articolo 56 capoverso 3bisdella legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie.

2La consegna di una quantità di merce superiore a quella ordinata e fatturata (sconto in merce) non è ammessa.

Art. 9 Campioni

I campioni di cui all’articolo 10 dell’ordinanza del 17 ottobre 20013 sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) non possono essere venduti dagli specialisti che li hanno ricevuti.

Sezione 3: Trasparenza

Art. 10

1Tutti gli sconti e i rimborsi accordati all’acquisto di agenti terapeutici devono essere resi noti su richiesta all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

2L’obbligo di trasparenza di cui all’articolo 56 LATer non si applica all’acquisto di medicamenti in vendita libera (categoria di vendita E) e dei dispositivi medici clas-

2 RS 832.10

3 RS 812.212.5