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Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 11 pagine
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Ordinanza concernente il Sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinariaRU 2017
1. i dati sul titolare di un’omologazione per antibiotici (titolare dell’omologazione) nonché i dati sullo studio veterinario al quale sono forniti gli antibiotici;
2. i dati che sono rilevati in relazione all’obbligo di notifica sullo smercio di antibiotici;
b. i dati sull’uso:
1. i dati sullo studio veterinario nonché i dati sulle persone e sulle aziende a cui sono dispensati gli antibiotici e sugli animali a cui sono somministrati gli antibiotici;
2. i dati che sono rilevati in relazione all’obbligo di notifica sulla prescrizione, sulla dispensazione e sull’uso di antibiotici;
3. i dati comparativi: dati sulla prescrizione, sulla dispensazione e sull’uso di antibiotici per ogni studio veterinario e dati sulla prescrizione, sulla dispensazione e sull’uso di antibiotici per ogni persona o azienda, specie animale e classe di età in confronto ai corrispondenti dati nazionali;
c. i dati sull’omologazione degli antibiotici;
d. i dati di sistema: dati che servono all’amministrazione e all’adeguamento del SIAMV;
e. dati utenti: dati di autenticazione, ruoli utente assegnati e impostazioni di base per l’utilizzo del SIAMV.
2Il catalogo dei dati figura nell’allegato.
Art. 3 Diritti di accesso
1Nell’ambito dei loro compiti legali, le seguenti autorità e persone possono trattare online i dati del SIAMV:
a. l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV): tutti i dati;
b. gli amministratori del SIAMV: dati di sistema e dati utenti per garantire la funzionalità, eliminare i guasti, concedere i diritti di accesso e fornire supporto agli utenti.
2Nell’ambito dei loro compiti legali, le seguenti autorità e persone possono accedere online ai dati del SIAMV:
a. l’Ufficio federale dellʼagricoltura (UFAG): dati sullo smercio e sull’uso;
b. le autorità cantonali di esecuzione e i terzi da queste incaricati: dati sullo smercio e sull’uso nei rispettivi ambiti di competenza;
c. i veterinari: dati sull’uso che concernono lo studio veterinario;
d. i titolari delle omologazioni: dati sullo smercio che li concernono.