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Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 11 pagine
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Ordinanza concernente il Sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinariaRU 2017
c. gli adeguamenti tecnici e specialistici del SIAMV;
d. il coordinamento e la sorveglianza degli incarichi affidati ai diversi fornitori di prestazioni;
e. l’eliminazione di guasti in collaborazione con i fornitori di prestazioni;
f. lo svolgimento di corsi di formazione.
Art. 8 Comunicazione di dati alle autorità
Dati non degni di particolare protezione possono essere comunicati ad altre autorità, online o in un’altra modalità appropriata, nel quadro dei compiti d’esecuzione negli ambiti salute animale, protezione degli animali, sicurezza degli agenti terapeutici e igiene delle derrate alimentari.
Art. 9 Comunicazione di dati per scopi scientifici e statistici
1Qualora l’USAV sia tenuto, in conformità al diritto svizzero o internazionale, a redigere rapporti, esso divulga in forma anonima i dati necessari.
2L’USAV tiene conto dei requisiti definiti nella legge del 9 ottobre 19925 sulla statistica federale.
Art. 10 Comunicazione di dati a privati
L’USAV può comunicare a privati i dati contenuti nel SIAMV in presenza di un’apposita base legale o previo consenso delle persone coinvolte.
Art. 11 Protezione dei dati
L’USAV provvede affinché le disposizioni in materia di protezione dei dati siano rispettate. Per quanto riguarda le misure organizzative e tecniche necessarie in tal senso, l’USAV emana un regolamento per il trattamento dei dati.
Art. 12 Diritti delle persone interessate
1I diritti delle persone i cui dati sono trattati nel SIAMV, in particolare il diritto d’accesso e di distruzione, sono disciplinati dalla legge federale del 19 giugno 19926 sulla protezione dei dati.
2Se una persona intende far valere determinati diritti, deve comprovare la propria identità e presentare una domanda scritta all’USAV.
Art. 13 Correzione di dati
1I titolari delle omologazioni e i veterinari sono responsabili della rettifica di notifiche false.