Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/59: Legge federale sull'imposta preventiva (LIP) · 17 pagine
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Dichiarazione successiva a seguito dell’intervento dell’autorità fiscale (art. 23 cpv. 2 n. a, nuovo)
Il beneficiario della prestazione gravata dall’imposta preventiva dichiara i redditi o la sostanza precedentemente non dichiarati prima della scadenza del termine di opposizione a seguito dell’intervento dell’autorità fiscale (sul concetto di intervento cfr. n. 1.2.2). L’omessa dichiarazione originaria è imputabile a negligenza.
Compensazione di propria iniziativa (art. 23 cpv. 2 n. b, nuovo)
L’autorità fiscale calcola di propria iniziativa i redditi o la sostanza non dichiarati nel quadro della tassazione in base alle proprie conoscenze (sul concetto di compensazione e proprie conoscenze cfr.
n. 1.2.2). L’omessa dichiarazione originaria è imputabile a negligenza.
Esempio: in occasione di un controllo della contabilità di una società anonima l’autorità fiscale scopre prestazioni valutabili in denaro e di conseguenza corregge l’utile di tale società. Nel contempo effettua anche una compensazione dell’imposta sul reddito del beneficiario (azionista). L’omessa dichiarazione è imputabile a negligenza.
L’autorità fiscale corregge l’autorità fiscale corregge l’errore di calcolo (art. 23 cpv. 1).
Sul concetto di correzione di un errore di calcolo cfr. n. 1.2.2.
Esempio: nella dichiarazione d’imposta il beneficiario della prestazione gravata dall’imposta preventiva dichiara i dividendi netti invece di quelli lordi.
Conseguenze In situazioni particolari il diritto al rimborso dell’imposta preventiva legali non decade.
Quando non viene rimborsata l’imposta preventiva?
Situazione Nessuna dichiarazione / compensazione fino alla scadenza del termine
di opposizione (art. 23 cpv. 2)
La dichiarazione successiva effettuata dal beneficiario della prestazione o la compensazione calcolata dall’autorità fiscale viene effettuata solo alla scadenza del termine di opposizione di 30 giorni (cfr. in merito n. 1.4).
Sottrazione d’imposta intenzionale (nessuna negligenza, art. 23 cpv. 2)
L’omessa dichiarazione nella dichiarazione d’imposta costituisce un tentativo di sottrazione d’imposta (art. 176 LIFD). Poiché è punibile solo il tentativo di sottrazione d’imposta intenzionale, la negligenza non comporta la perenzione del diritto al rimborso dell’imposta preventiva (cfr. n. 1.2.5).
Conseguenze Se si verifica una delle suddette situazioni, il diritto al rimborso legali dell’imposta preventiva decade.
Se al momento della decisione sulla richiesta di rimborso dell’imposta preventiva l’autorità fiscale ha un sospetto che sussista una sottrazione