Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/59: Legge federale sull'imposta preventiva (LIP) · 17 pagine
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1.2.3 Procedura di notifica e riscossione posticipata dell’imposta preventiva
Secondo l’articolo 20 capoverso 1 LIP a determinate condizioni è consentito al debitore di una prestazione gravata dall’imposta preventiva di adempiere all’obbligo fiscale mediante notifica sostitutiva del pagamento dell’imposta preventiva (procedura di notifica). In questo caso il debitore non deve versare l’imposta preventiva all’AFC né deve trasferirla al beneficiario delle prestazioni gravate da tale imposta. Inoltre, il debitore comunica all’autorità fiscale l’importo imponibile e il beneficiario a cui paga la prestazione per intero. In base alla notifica concreta l’autorità fiscale può verificare se il beneficiario della prestazione gravata dall’imposta l’ha dichiarata correttamente. La procedura di notifica per i redditi da capitale si applica, in particolare, qualora il pagamento dell’imposta causi complicazioni inutili o rigori manifesti.
Per la procedura di notifica si presuppone, tra l’altro, che il beneficiario abbia diritto al rimborso (cfr. n. 1.2.2). Se l’imposta preventiva non è stata versata ingiustamente e sono adempiute le condizioni della procedura di notifica, l’imposta preventiva sarà riscossa a posteriori.
1.2.4 Aspetti procedurali
Nella riscossione dell’imposta sul reddito e sulla sostanza si applica la cosiddetta procedura di tassazione mista. Le autorità fiscali devono accertare d’ufficio i fatti determinanti, ma i contribuenti sono tenuti a collaborare (obbligo di presentare una dichiarazione corretta e completa). In una procedura di tassazione collettiva l’autorità fiscale può pertanto contare sulla dichiarazione del contribuente nella dichiarazione d’imposta. In linea di principio essa non è tenuta a verificare successivamente che la dichiarazione sia completa e corretta. L’autorità fiscale agisce d’ufficio in base ai fatti rilevati e stabilisce l’importo dell’imposta nella decisione di tassazione, mentre per l’imposta preventiva si applica la cosiddetta procedura di autotassazione. Il debitore provvede autonomamente a tassare le prestazioni gravate dall’imposta preventiva comunicando e dichiarando la fattispecie, calcolando l’imposta e versando il relativo importo. In linea di principio, per gli interessi bancari e obbligazionari il credito fiscale insorge nel momento in cui essi diventano esigibili. L’imposta preventiva è dovuta 30 giorni dopo la scadenza di ogni trimestre civile. Nel caso della distribuzione degli utili il credito fiscale insorge in linea di massima nel momento in cui l’assemblea generale ne decide la ripartizione. L’imposta preventiva è dovuta 30 giorni dopo. L’autorità competente effettua solo controlli a campione ed eventualmente effettua delle rettifiche.
La procedura di rimborso per le persone fisiche si svolge presso le autorità fiscali cantonali. Esse controllano la dichiarazione d’imposta e verificano che le altre condizioni per il rimborso dell’imposta preventiva siano soddisfatte e che la dichiarazione sia corretta. A fronte di una decisione negativa sul rimborso dell’imposta preventiva è possibile presentare opposizione entro 30 giorni presso l’autorità fiscale cantonale. È possibile presentare ricorso contro una decisione sull’opposizione ad almeno un’istanza giudiziaria cantonale e infine al Tribunale federale. La domanda sull’avvenuta dichiarazione di prestazioni gravate dall’imposta preventiva da parte del beneficiario è una questione fattuale, mentre la domanda sulla conformità della dichiarazione è una questione giuridica. Le autorità fiscali cantonali e solitamente la