Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/59: Legge federale sull'imposta preventiva (LIP) · 17 pagine

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do in tal modo una corretta tassazione mediante l’imposta sui redditi e sulla sostanza (finalità di garanzia dell’imposta preventiva).

L’aliquota applicata è pari al 35 per cento sui redditi da capitale (dividendi, interessi bancari ecc.) e sulle vincite di lotterie, al 15 per cento su rendite vitalizie e pensioni e all’8 per cento su prestazioni assicurative particolari.

I beneficiari di una prestazione gravata dall’imposta preventiva, domiciliati in Svizzera, che compilano correttamente e in maniera esaustiva la dichiarazione d’imposta (persone fisiche) o contabilizzano correttamente i redditi (persone giuridiche) hanno diritto al rimborso completo dell’imposta preventiva (finalità di garanzia). Se una dichiarazione o una contabilizzazione non è corretta, non è possibile recuperare l’imposta preventiva. Concepita come un’imposta a scopo di garanzia, essa si trasforma nella cosiddetta «imposta con finalità antievasione», diventando definitivamente un onere fiscale. Entrambe le finalità sono equivalenti.

Rappresentazione semplificata della riscossione e del rimborso

dell’imposta preventiva in Svizzera

Debitore della 65 %

prestazione imponibile Versamento della prestazione

decurtata dell’imposta preventiva

Versamento dell’imposta 35 %

Amministrazione Beneficiario

federale delle dell’imposta

contribuzioni imponibile

Inoltro dell’imposta 35 %

Rimborso dell’imposta preventiva

Amministrazione delle dedotta

contribuzioni cantonale 35 %

Per i beneficiari residenti all’estero della prestazione gravata dall’imposta preventiva, questa imposta costituisce un onere definitivo. Tuttavia, le persone il cui Stato di residenza con cui la Svizzera ha concluso una convenzione per evitare la doppia imposizione, a seconda dell’impostazione di questa convenzione possono aver diritto a un rimborso totale o parziale dell’imposta preventiva.

1.2.2 Rimborso dell’imposta preventiva

Ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 lettera a e dell’articolo 22 capoverso 1 LIP i beneficiari svizzeri della prestazione gravata dall’imposta preventiva possono chiedere il rimborso dell’imposta preventiva ritenuta a loro carico dal debitore della prestazione gravata da tale imposta a condizione che alla scadenza della prestazione abbiano diritto all’uso e siano domiciliati in Svizzera. La richiesta di rimborso dell’imposta preventiva deve essere presentata nei tre anni successivi alla fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art. 32 cpv. 1 LIP).

Conformemente all’articolo 23 LIP il diritto al rimborso dell’imposta preventiva prevede inoltre che i redditi o la sostanza da cui provengono siano stati dichiarati correttamente (cosiddetta clausola declaratoria). Gli obblighi di dichiarazione si