Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/59: Legge federale sull'imposta preventiva (LIP) · 17 pagine
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3.2 Ripercussioni sui Cantoni e Comuni
Dal 1° gennaio 2008 la quota dei Cantoni al gettito dell’imposta preventiva è pari al
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10 per cento (art. 132 cpv. 2 della Costituzione federale ), di conseguenza anche ai Cantoni e ai Comuni si applicano le considerazioni di cui al numero 3.1.
3.3 Ripercussioni sull’economia nazionale
Il nuovo adeguamento non ha ripercussioni tangibili sull’economia nazionale. Anche se dovesse mancare l’incentivo a fare una dichiarazione spontanea nella dichiarazione d’imposta e pertanto fosse limitata la finalità di garanzia dell’imposta preventiva, ciò al massimo si ripercuoterebbe sui conti pubblici.
4. Aspetti giuridici
In base all’articolo 132 capoverso 2 della Costituzione federale la Confederazione ha la competenza esclusiva di disciplinare l’imposta preventiva. In parte si evidenzia che la perenzione del rimborso di tale imposta combinata con la riscossione dell’imposta sul reddito viene percepita come pena (cfr. n.1.2.2). Di conseguenza, sarebbero violate, tra l’altro, le garanzie per lo svolgimento di una procedura conforme allo Stato di diritto e non sarebbe rispettato il divieto di infliggere la doppia punizione per lo stesso reato (art. 6 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali18 [CEDU]. Analogamente si rileva che l’imposta preventiva non potrebbe essere riscossa rispettivamente dovrebbe essere rimborsata appena l’imposta sul reddito può essere riscossa correttamente. La funzione di garanzia dell’imposta sarebbe quindi adempiuta.
Tuttavia si trascura il fatto che l’imposta preventiva non viene concepita come mera imposta di garanzia, ma anche come imposta con finalità antievasione. Entrambe queste finalità dell’imposta preventiva sono equivalenti. L’imposta con finalità antievasione diventa rilevante nel caso di una dichiarazione non corretta. La conseguente perenzione prevista dalla legge non è di natura penale. Nella giurisprudenza costante anche il Tribunale sottolinea che la perenzione del rimborso dell’imposta non deve essere concepita come pena19.
Con il presente nuovo adeguamento viene esteso il concetto di dichiarazione corretta. Ciò implica che l’imposta preventiva venga rimborsata sempre più spesso. In questo modo si limita l’ambito di applicazione dell’imposta con finalità antievasione. Se fosse eliminata completamente questa finalità, si favorirebbe la sottrazione d’imposta.
Concludendo, si deve sottolineare che l’imposta preventiva persegue due scopi equivalenti che non hanno natura penale. Poiché, però, l’effetto descritto può essere recepito come pena, l’autorizzazione al rimborso, se esiste, deve essere estesa e in determinati casi si deve dare priorità alla finalità di garanzia dell’imposta e mantenere lo scopo dell’imposta con finalità antievasione. Per definire il passaggio
17 SR 101
18 RS 0.101
19 Sentenza del Tribunale federale del 13 dicembre 2004, 2A.299/2004, in: ASA 75, 417, consid. 4.2.1.