Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/59: Legge federale sull'imposta preventiva (LIP) · 17 pagine
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1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
Il 29 settembre 2016 la consigliera nazionale Daniela
Schneeberger ha depositato la mozione 16.3797 «Nessuna perenzione riguardo all’imposta preventiva», nella quale si chiedeva di «modificare la legge federale sull’imposta preventiva in modo che le persone fisiche residenti in Svizzera non perdano il diritto al rimborso dell’imposta preventiva in seguito a mancate dichiarazioni o a dichiarazioni non conformi, per errore o negligenza, purché sia garantito che i redditi patrimoniali gravati dall’imposta preventiva siano tassati».
Pur comprendendo la richiesta, il Consiglio federale ha ritenuto necessario limitare il diritto al rimborso dell’imposta preventiva espressamente alle dichiarazioni successive per le quali la decisione di tassazione non è ancora passata in giudicato e ha respinto la mozione con decreto del 23 novembre 2016. Nel contempo ha incaricato il DFF di elaborare entro il mese di giugno del 2017 un progetto da porre in consultazione che riprenda i seguenti punti fondamentali:
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nell’articolo 23 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP) si deve precisare che, se la tassazione non è ancora passata in giudicato, in linea di principio il contribuente può dichiarare successivamente i redditi gravati dall’imposta preventiva non dichiarati per errore, senza perdere il diritto al rimborso. Quanto precede deve essere applicato sia alle dichiarazioni successive spontanee che a quelle fatte in seguito a una richiesta dell’autorità fiscale. Il presente progetto si limita ad affrontare la tematica del diritto al rimborso per le persone fisiche domiciliate in Svizzera.
L’iniziativa parlamentare del 30 settembre 2016 a firma del consigliere nazionale Luzi Stamm «Legge federale sull’imposta preventiva. Procedura mista» (16.474) presenta le stesse richieste della mozione Schneeberger. Attualmente è in una fase di verifica preliminare presso la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale.
1.2 Diritto vigente
1.2.1 Concetto di imposta preventiva
L’imposta preventiva è un’imposta riscossa alla fonte (ad es. presso una banca o una società anonima) dalla Confederazione sui redditi dei capitali mobili (in particolare su interessi e dividendi), sulle vincite alle lotterie di provenienza svizzera e su determinate prestazioni d’assicurazione. L’imposta trattenuta alla fonte viene versata all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per poi essere trasferita al beneficiario della prestazione. Questa persona (ad es. il titolare di un conto bancario o un azionista) riceve l’importo netto, decurtato dell’imposta preventiva.
Lo scopo dell’imposta preventiva è garantire le imposte sul reddito e sulla sostanza nel contesto nazionale. I beneficiari di una prestazione gravata dall’imposta preventiva devono essere indotti a comunicare alle autorità competenti i redditi gravati dall’imposta preventiva (ad es. un conto bancario e gli interessi maturati), garanten-