Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 95 pagine
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Rapporto sugli esiti della procedura di consultazione riguardante l’attuazione del primo pacchetto di misure relativo alla
Strategia energetica 2050: modifiche d’ordinanza
Articolo 59 Notifica di messa in esercizio
Repower ribadisce l’importanza di pubblicare quanto prima le basi per la determinazione del contributo d’investimento secondo la «garanzia di principio» affinché l’ampliamento o il rinnovamento di un impianto possa essere pianificato tenendo conto del contributo d’investimento atteso. Altrimenti vi è il rischio che tutti gli investimenti per il rinnovamento vengano bloccati a causa dell’elevata incertezza.
Poiché, al fine di attuare l’obbligo di registrazione e di emissione delle GO, per l’Organo d’esecuzione è importante l’autenticazione, la Fondazione RIC chiede che la messa in esercizio sia notificata anche all’Organo d’esecuzione.
Articolo 60 Notifica della conclusione dei lavori
Per ragioni di certezza del diritto Repower chiede di definire i termini «computabili» e «non
computabili» in relazione ai costi d’investimento.
Articolo 63 Determinazione definitiva del contributo d’investimento
PBD, AES, BKW, KWO, Alpiq, Axpo, Repower, ASEA, CKW, EWZ, IWB, RegioGrid, VBE, SAK, AEK onyx, Città di Losanna e Swisselectric chiedono di eliminare il successivo aggiornamento dello
scenario dei prezzi e del tasso d’interesse calcolatorio nella determinazione definitiva del contributo d’investimento. Secondo questi partecipanti vanno aggiornati solamente i costi d’investimento
effettivamente computabili. In ogni caso l’articolo 63 capoverso 2 OPEn non è utile al fine di evitare una possibile sovracompensazione: quest’ultima viene già esclusa nell’articolo 38 capoverso 3 OPEn. Successivamente si può chiedere la restituzione del contributo d’investimento se le condizioni del mercato dell’energia dovessero condurre a una redditività eccessiva. Pertanto, per una maggiore sicurezza degli investimenti, l’articolo 63 capoverso 2 dovrebbe prevedere semplicemente un
aggiornamento dei costi d’investimento effettivi nonché della produzione netta annua.
L’ASEA chiede la semplificazione del calcolo e una maggiore sicurezza degli investimenti. BE auspica un riesame dei parametri di calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili. Bisogna garantire una determinata sicurezza degli investimenti alle imprese aventi diritto ai contributi affinché gli investimenti nella forza idrica vengano effettivamente realizzati anche in una situazione di mercato tesa e si
possano raggiungere gli obiettivi della Strategia energetica. Anche BE rileva che con l’articolo 38 OPEn la Confederazione dispone già di una base giuridica per richiedere la restituzione dei contributi d’investimento nel caso in cui il diritto al sussidio dovesse essere messo in dubbio dall’effettiva
redditività di un progetto.
Articolo 64 Versamento scaglionato del contributo d’investimento
IWB si chiede se sia corretto versare il contributo d’investimento in modo scaglionato per la durata del progetto e che il calcolo e quindi l’ammontare del contributo d’investimento venga aggiornato (a seguito di modifiche nella quantità prodotta, costi ecc.). Ciononostante non è chiaro quando il
contributo d’investimento sia determinato in via definitiva: questo deve avvenire al più tardi dopo la conclusione del progetto, ossia prima della messa in esercizio.
Repower ritiene che per una pianificazione degli investimenti e un calcolo della redditività realistici bisognerebbe disporre dei valori di riferimento per i contributi d’investimento da versare, delle tranche e degli intervalli di tempo tra le diverse tranche e chiede di specificare questi aspetti nell’ordinanza.
Articolo 65 Costi d’investimento computabili
PBD, AES, BKW, Alpiq, Axpo, Repower, CKW, EWZ, ASEA, VBE, SAK e Swisselectric auspica che per il calcolo del contributo d’investimento siano considerati computabili non solo i costi di costruzione, di pianificazione e di direzione dei lavori nonché le prestazioni proprie del gestore, ma anche i costi finanziari. Ai fini del calcolo si può applicare il tasso d’interesse calcolatorio secondo l’articolo 70.