Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 95 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 65Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sugli esiti della procedura di consultazione riguardante l’attuazione del primo pacchetto di misure relativo alla Strategia energetica 2050: modifiche d’ordinanza
Articolo 30 Sanzione in caso di superamento dell’obiettivo individuale
VFAS chiede di modificare l’ordinanza sul CO2 nonché le eventuali altre prescrizioni in modo che gli importatori possano trasferire ai periodi successivi i mancati raggiungimenti degli obiettivi di emissione di CO2.
AR, BL, NW, SO, EnDK e UCS chiedono nel capoverso 2, per il calcolo delle sanzioni di arrotondare a un decagrammo di CO2/km le emissioni il cui valore supera l’obiettivo individuale, poiché anche gli obiettivi individuali sono calcolati esattamente con tre decimali.
Sezione 6 Resoconto e informazione al pubblico
BS, PS, USS, SES e le organizzazioni ambientaliste e di protezione della natura condividono il nuovo capoverso 3. UPSA, auto-schweiz, ECO SWISS, Handel Schweiz e VFAS chiedono di eliminare la pubblicazione dei risultati esecutivi. UPSA, auto-schweiz, ECO SWISS e Handel Schweiz auspicano eventualmente la messa a disposizione anche dei numeri di telaio dei veicoli.
Allegato 4 Calcolo delle emissioni di CO2 di veicoli in mancanza di dati di cui all’articolo 24 o 25
capoverso 1
VFAS auspica che dal 2019 il fattore di riduzione nell’allegato 4 nella formula di calcolo per i veicoli privi di approvazione generale CE sia adeguato annualmente in funzione della riduzione media delle emissioni dei due periodi antecedenti l’anno di riferimento. AR, BL, NW, SO, EnDK e UCS vorrebbero invece eliminare il fattore di riduzione dello 0,9 per il calcolo delle emissioni di CO2 di veicoli privi di indicazioni secondo l’articolo 24 o 25 capoverso 1.
Allegato 4a Calcolo dell’obiettivo individuale
Secondo AR, BL, NW, SO e EnDK è necessario integrare in un punto adatto dell’ordinanza sul CO2 la definizione di peso a vuoto secondo l’articolo 7 dell’ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).
UPSA, auto-schweiz, ECO SWISS, Handel Schweiz e VFAS vorrebbero sostituire il peso a vuoto medio di riferimento (Mt-2) con il valore applicato nell’UE (M0) e applicare lo stesso periodo di
riferimento di tre anni; la stessa richiesta viene avanzata dal TCS, ma solo per i VCL. PS, SES e le organizzazioni ambientaliste e di protezione della natura respingono la richiesta di applicare i valori di peso dell’UE, più bassi, e accolgono con favore l’applicazione del peso a vuoto svizzero. Per AR, BL, NW, SO, EnDK e UCS il peso a vuoto di riferimento (Mt-2) deve essere calcolato sulla base di valori derivanti dall’esecuzione.
Inoltre AR, BL, NW, SH, SO e EnDK auspicano maggiori incentivi per i veicoli leggeri. Propongono modifiche nel calcolo dell’obiettivo individuale o incentivi volti a non raggiungere determinati valori soglia.
Ulteriori richieste
LPMR osserva che agli articoli 17 capoverso 4, 31 capoverso 2 e 36 capoverso 3 non è chiaro se si tratti di elenchi cumulativi o alternativi.
FRC vorrebbe correggere l’articolo 27 e l’articolo 35 in modo da eliminare le disparità di trattamento fra piccoli e grandi importatori.