Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 95 pagine

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Rapporto sugli esiti della procedura di consultazione riguardante l’attuazione del primo pacchetto di misure relativo alla Strategia energetica 2050: modifiche d’ordinanza

Articolo 2 Definizioni

L’USAM osserva che con questa definizione di «cessione» viene eliminato l’intero mercato dell’usato. L’attuale formulazione impone infatti che a ogni ulteriore vendita gli apparecchi siano «ammodernati»; ciò non è né proporzionale né sensato sotto il profilo ecologico e rappresenta un’ingerenza eccessiva nella libertà economica.

Articolo 3 Esigenze generali

Swissmem ritiene che l’articolo 3 generi incertezza del diritto. L’USAM chiede di integrare come segue la prima frase, analogamente all’ordinanza attualmente in vigore: «Gli impianti e gli apparecchi prodotti in serie nonché i loro componenti prodotti in serie, riportati negli allegati, possono essere

commercializzati e ceduti se...».

Articolo 6 Etichettatura

Swissmem, Swiss Textiles e CP ritengono che l’obbligo generale previsto dall’articolo 6 di raffigurare l’etichettaEnergia nella pubblicità non sia attuabile in questa forma e chiedono pertanto di cancellare il capoverso 4 o che perlomeno la prescrizione sia limitata alla pubblicità riguardante un determinato modello e contenente riferimenti al consumo di energia o al prezzo, così come avviene nell’UE.

Articolo 13 Controlli e misure

Articolo 14 Competenze speciali nel caso di impianti e apparecchi prodotti in serie

BL, NW, SZ e EnDK sono favorevoli al fatto che l’esecuzione di questa ordinanza spetti unicamente all’UFE. Le interfacce con le competenze dei Cantoni nel settore degli edifici, in particolare dei

MoPEC, possono essere regolate chiaramente e non hanno provocato problemi.

4.5.2. Veicoli

Articolo 10 Etichettatura

USAM e VFAS chiedono la cancellazione dell’obbligo dell’etichettaEnergia, in quanto scarsamente utile, anche al fine di ridurre l’onere amministrativo.

auto-schweiz, Handel Schweiz e Strasseschweiz sono dell’opinione che l’introduzione di valori limite assoluti secondo la legge sul CO2 e l’ordinanza sul CO2 renda superflua l’etichettaEnergia e provochi confusione; per questa ragione va eliminata. Oppure va ripensata e allineata alle prescrizioni sulle emissioni. L’UPSA aggiunge che il senso e la finalità dell’etichettaEnergia per le automobili devono essere analizzati in modo critico e riconosce l’utilità dell’etichettaEnergia come strumento informativo, chiedendone una rielaborazione orientata alle prescrizioni sulle emissioni.

ECO SWISS chiede una rielaborazione dell’etichettaEnergia orientata alle prescrizioni sulle emissioni e che tenga conto dell’energia grigia.

Handel Schweiz, auto-schweiz, UPSA ed ECO SWISS criticano il fatto che l’obbligo di etichettatura non venga rispettato da tutti gli attori di mercato, ma che i controlli vengono effettuati innanzitutto sui rappresentanti del mercato ufficiali.

Articolo 15 Disposizioni penali

VFAS auspica che le sanzioni siano comminate solo in caso di violazioni ripetute e violazioni gravi; le violazioni di lieve entità dovrebbero essere seguite da un richiamo.