Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/79: Approvazione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società · 19 pagine
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La Convenzione non sancisce tuttavia un diritto individuale al patrimonio culturale immediatamente esercitabile (cfr. art. 5 lett. c e art. 6 lett. c). Le Parti sono chiamate a decidere autonomamente sull’introduzione di questo diritto nella propria legislazione. In Svizzera, il diritto fondamentale alla libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.) e il diritto alla libertà artistica (art. 21 Cost.), in combinato disposto con le relative garanzie della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali12 (art. 8 e 10), garantiscono che lo Stato non intervenga nell’ambito delle libere attività culturali del singolo individuo. Per quanto concerne l’accesso alla cultura e la promozione di quest’ultima, la base necessaria è fornita dalle pertinenti leggi federali e cantonali. A livello federale si tratta in particolare della la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, la legge del 18 dicembre 1992 sulla Biblioteca nazionale13, la legge del 12 giugno 2009 sui musei e le collezioni14, la legge sulla promozione della cultura, la legge del
14 dicembre 2001 sul cinema15, la legge del 13 dicembre 2002 sui disabili16 e la legge del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche17.
Articolo 5 Leggi e politiche sul patrimonio culturale
L’articolo 5 spiega che il patrimonio culturale deve essere integrato sistematicamente nella legislazione e negli ambiti politici affini per garantire l’esercizio del diritto al patrimonio culturale. A questo proposito vanno sottolineati i punti seguenti:
- le Parti devono descrivere e stabilire gli interessi pubblici che costituiscono la
base del loro operato a favore del patrimonio culturale;
- nel quadro delle loro attività per la preservazione e la promozione del patrimonio
culturale, le Parti devono trattare le diverse manifestazioni di tale patrimonio senza discriminazioni; questo vale in particolare nei confronti di oggetti situati nel territorio di uno Stato contraente, la cui origine risiede in un altro Stato contraente.
Articolo 6 Effetti della Convenzione
L’articolo 6 contiene importanti precisazioni sugli effetti giuridici della Convenzione, ovvero sulla sua portata:
- la Convenzione non è immediatamente applicabile e non crea dunque diritti e
obblighi azionabili (lett. c);
- dalla Convenzione non possono essere dedotte limitazioni o violazioni dei diritti
umani e delle libertà fondamentali come derivano segnatamente dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite del 1948 e dalla Conven-
12 RS 0.101
13 RS 432.21
14 RS 432.30
15 RS 443.1
16 RS 151.3
17 RS 446.1