Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/79: Approvazione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società · 19 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
Con questi obiettivi, l’articolo 1 esprime la volontà della Convenzione di Faro di non limitarsi alla preservazione del patrimonio culturale a sé stante, in funzione delle sue qualità estetiche e scientifiche. Il suo scopo è di mettere tale patrimonio al servizio della qualità di vita degli individui e delle comunità in Europa.
Articolo 2 Definizioni
L’articolo 2 definisce i concetti di «patrimonio culturale» e «comunità patrimoniale»:
«il patrimonio culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone considerano, a prescindere dal regime di proprietà dei beni, come un riflesso e un’espressione dei loro valori e delle loro credenze, conoscenze e tradizioni in continua evoluzione. Esso comprende tutti gli aspetti dell’ambiente derivati
dall’interazione nel tempo fra le persone e i luoghi».
Questa definizione è la più ampia finora contemplata in un accordo internazionale. Comprende il patrimonio culturale sia materiale sia immateriale e digitale e attribuisce importanza anche ai processi di creazione, fruizione, preservazione, cura, appropriazione e trasmissione a esso legati. Inoltre essa esplicita che nel patrimonio culturale è insita un’interazione, purché venga costantemente ridefinito dall’azione umana e non rappresenti quindi un’entità statica e immutabile. Questa definizione mette in rilievo il rapporto tra il patrimonio culturale e il contesto spaziale di riferimento.
Il concetto di «comunità patrimoniale» indica gruppi di persone che attribuiscono un particolare valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale che essi desiderano, nel quadro dell’azione pubblica, conservare e trasmettere alle generazioni future. Un tale gruppo di persone può (ma non deve) essere accomunato dalla stessa origine, lingua o fede oppure nascere dall’interesse comune di più persone per una determinata espressione del patrimonio culturale, per esempio un genere architettonico, uno stile musicale o un’usanza o tradizione.
Articolo 3 Patrimonio comune dell’Europa
La Convenzione di Faro riprende il principio sancito all’articolo 1 della Convenzione culturale europea del «patrimonio comune dell’Europa» e ne approfondisce il significato sociale per i tre valori fondamentali del Consiglio d’Europa: diritti umani, democrazia e Stato di diritto.
Articolo 4 Diritti e responsabilità concernenti il patrimonio culturale
L’articolo 4 fa riferimento ai diritti e alle responsabilità dell’individuo nei confronti del patrimonio culturale. La Convenzione riconosce il diritto individuale al patrimonio culturale, in quanto parte del diritto di partecipare liberamente alla vita culturale (art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite del 1948, art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali). Al contempo però ogni individuo e comunità ha la responsabilità di rispettare sia il proprio che l’altrui patrimonio culturale.