Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/79: Approvazione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società · 19 pagine

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Capitolo IV Monitoraggio e cooperazione

Articolo 15 Impegno delle Parti

Per quanto concerne l’applicazione della Convenzione di Faro in relazione al Consiglio d’Europa, le Parti si assumono due impegni: partecipare al monitoraggio attraverso il Consiglio d’Europa (lett. a); a tal fine, fornire dati al sistema informativo elettronico di quest’ultimo (lett. b). A livello di Consiglio d’Europa sono oggi disponibili due sistemi: la rete europea per il patrimonio HEREIN, esplicitamente creata al fine di monitorare l’applicazione delle convenzioni sul patrimonio culturale, raccoglie dati su meccanismi di finanziamento, strategie di preservazione e misure di sensibilizzazione. Il sistema COMPENDIUM riunisce informazioni sulle politiche europee in materia culturale ed è gestito dal Consiglio d’Europa insieme a una comunità di istituzioni. Nel quadro dei suoi impegni internazionali la Svizzera fornisce già oggi dati a entrambi i sistemi e sostiene lo sviluppo delle due piattaforme con contributi ricorrenti alle associazioni promotrici.

Contrariamente ad altri accordi simili, la Convenzione di Faro non stabilisce nessun obbligo delle Parti di presentare regolarmente rapporti sulla sua applicazione.

Articolo 16 Meccanismo di monitoraggio

A livello di Consiglio d’Europa, l’attuazione della Convenzione è affidata al Comitato direttivo per la cultura, il patrimonio e il paesaggio (CDCPP).

Articolo 17 Cooperazione attraverso le attività di monitoraggio

Le Parti si impegnano a cooperare direttamente tra loro o attraverso il Consiglio d’Europa promuovendo attività multilaterali e transfrontaliere a favore del patrimonio culturale, segnatamente creando reti per la cooperazione regionale e multilaterale. Le Parti possono decidere di comune accordo se sostenere finanziariamente la cooperazione internazionale.

Capitolo V Clausole finali

Le clausole finali (art. 18–23) rispondono al modello utilizzato per altri accordi del Consiglio d’Europa e non necessitano di ulteriori spiegazioni.

L’articolo 21 stabilisce che ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la Convenzione; la denuncia ha effetto dopo sei mesi dalla sua ricezione da parte del Segretario Generale del Consiglio d’Europa.