Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/79: Approvazione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società · 19 pagine
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monio culturale a fini ideologici, etnici, religiosi o altro. La recente impennata nella devastazione del patrimonio culturale quale mezzo di combattimento nei conflitti armati e la parallela limitazione dei diritti culturali rendono evidente l’attualità di queste disposizioni. Si tratta di questioni che interessano anche la Svizzera, che sul piano internazionale partecipa alle iniziative delle Nazioni Unite in questo campo.
Considerando il patrimonio culturale come risorsa da usare nel contesto di uno sviluppo sostenibile e accentuando il suo potenziale per creare identità, promuovere una società democratica e contribuire alla qualità della vita, la Convenzione conferma gli sforzi congiunti di Confederazione e Cantoni a favore di una politica nazionale globale in materia di patrimonio culturale vincolata dai principi dello sviluppo sostenibile. La Convenzione rimanda all’importanza di approcci attuali come una governance partecipativa e trasparente, la promozione di processi dal basso verso l’alto e l’impiego sistematico dei media digitali.
I requisiti istituzionali e legali della Confederazione e dei Cantoni tengono già conto di questi aspetti. A tale proposito a livello federale si possono citare segnatamente: la garanzia del diritto fondamentale alla libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.) e alla libertà artistica (art. 21 Cost.) che impediscono l’intervento dello Stato nelle libere attività culturali del singolo individuo; la legge dell’11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura8 che, oltre a preservare il patrimonio culturale, si prefigge esplicitamente di rafforzare la diversità culturale e, attraverso di essa, la coesione in Svizzera nonché di promuovere l’accesso e la partecipazione della popolazione alla vita culturale; la legge federale del 1°luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio9 che regola la protezione, la conservazione e la cura della natura, del paesaggio, degli insediamenti e dei monumenti storici, prevede esplicitamente il sostegno a organizzazioni, ricerca, insegnamento e attività di pubbliche relazioni e sancisce un diritto di ricorso delle organizzazioni private che si occupano di protezione; la legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio10 che prevede un approccio integrato e garantisce che Confederazione, Cantoni e Comuni tengano conto del patrimonio architettonico nel quadro dello sviluppo territoriale.
La legislazione in materia di cultura, protezione della natura e del paesaggio e il diritto in materia di pianificazione del territorio della Confederazione e dei Cantoni permettono un’applicazione adeguata alle rispettive possibilità. Grazie al carattere programmatico della Convenzione, la Svizzera mantiene un ampio margine di manovra e può impostare le misure in funzione delle proprie esigenze.
La ratifica della Convenzione di Faro permette di riferire maggiormente la politica nazionale in materia di patrimonio culturale ai campi d’azione sociali e di concertare di conseguenza i programmi di promozione. Al contempo, la Svizzera può partecipare alla piattaforma europea creata attraverso la Convenzione e conferire maggiore legittimità e risonanza ai propri strumenti e alle proprie misure. Il nostro Paese vanta infatti in particolare negli ambiti tematici della partecipazione culturale e della coesione sociale un’esperienza pluriennale che può far valere sul piano internazionale. Inoltre, dispone di strumenti unici ed esemplari a livello internazionale per ana-
8 RS 442.1
9 RS 451
10 RS 700