Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/79: Approvazione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società · 19 pagine

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– La Convenzione dell’Aia del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni

culturali in caso di conflitto armato36 e il Secondo Protocollo del

26 marzo 1999 relativo alla Convenzione dell’Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato37 mirano a garantire un’effettiva protezione dei beni culturali mobili e immobili particolarmente minacciati da un conflitto armato. Il campo di applicazione di queste convenzioni è dunque limitato e non coincide con la Convenzione di Faro.

– La Svizzera ha aderito a tre importanti convenzioni volte ad assicurare

direttamente la protezione del patrimonio culturale. Si tratta della Convenzione dell’UNESCO del 23 novembre 1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (Convenzione sul patrimonio mondiale)38, della Convenzione europea del 3 ottobre 1985 per la salvaguardia del patrimonio architettonico (Convenzione di Granada)39 e della Convenzione europea del 16 gennaio 1992 per la salvaguardia del patrimonio archeologico (Convenzione della Valletta)40.

La Convenzione di Faro si distingue da queste tre convenzioni per gli obiettivi centrali che persegue. Non riguarda infatti la preservazione del patrimonio culturale in quanto tale, bensì la partecipazione e la condivisione di responsabilità delle persone nei confronti di questo patrimonio. La Convenzione intende il patrimonio culturale come risorsa che vuole usare per creare identità, promuovere una società democratica e contribuire alla qualità della vita.

– La Convenzione europea del 20 ottobre 2000 del paesaggio41 si basa su

una concezione globale del paesaggio che comprende anche aspetti del patrimonio culturale materiale. Al di là del valore ecologico e culturale del paesaggio ne sottolinea l’importanza per il benessere della società e in quanto spazio economico. Il testo propone misure per la protezione nonché impulsi per la gestione, la pianificazione e lo sviluppo. A tale scopo si concentra sulla sensibilizzazione dei cittadini e sulla governance partecipativa. La Convenzione di Faro si fonda sulle stesse considerazioni, ma le applica al patrimonio culturale in tutte le sue sfaccettature.

– Nell’ottobre del 2008 la Svizzera ha aderito alla Convenzione

dell’UNESCO del 17 ottobre 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale42 che mira alla salvaguardia e alla promozione delle espressioni della cultura tradizionale. La Convenzione di Faro considera invece il patrimonio culturale nel suo insieme (materiale e immateriale) e si concentra sul suo valore per gli individui e per lo sviluppo della società.

36 RS 0.520.3

37 RS 0.520.33

38 RS 0.451.41

39 RS 0.440.4

40 RS 0.440.5

41 RS 0.451.3

42 RS 0.440.6