Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/79: Approvazione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società · 19 pagine
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lizzare, preservare e sviluppare globalmente il paesaggio nonché gli insediamenti e le vie di comunicazione storici11. Viceversa anche la Svizzera può beneficiare delle esperienze di altri Stati.
La Convenzione di Faro fornisce una solida base per la futura impostazione della politica federale in materia di patrimonio culturale che vuole dare visibilità alle prestazioni di questo patrimonio per la società e rafforzare la partecipazione e la condivisione di responsabilità. L’adesione andrebbe a completare la partecipazione della Svizzera alle convenzioni del Consiglio d’Europa già esistenti in materia culturale e rappresenterebbe un impegno della Svizzera a favore della promozione della stabilità e di una convivenza pacifica dei popoli, in linea con gli obiettivi della Confederazione in materia di politica estera.
1.6 Versioni linguistiche della Convenzione
Sono vincolanti ed equivalenti le versioni linguistiche francese e inglese.
2 Commento ai singoli articoli della Convenzione
Preambolo
Il preambolo formula i principi guida che vengono successivamente concretizzati nelle singole disposizioni della Convenzione.
Capitolo I Obiettivi, definizioni e principi
Articolo 1 Obiettivi della Convenzione
La Convenzione parte dal riconoscimento di tre permesse fondamentali: primo, il diritto degli individui al patrimonio culturale, che è inerente al diritto fondamentale di partecipare alla vita culturale, così come è definito nella Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite del 1948 (art. 27); secondo, quale imprescindibile contropartita, la responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale; terzo, la preservazione del patrimonio culturale e il suo uso sostenibile hanno come obiettivo lo sviluppo della società e la promozione della qualità della vita.
Le misure che le Parti adottano per applicare la Convenzione devono servire alla costruzione di una società pacifica e democratica e alla promozione della diversità culturale. Tali misure devono essere sostenute dagli attori sia pubblici sia privati.
11 Citiamo in particolare i tre inventari federali: l’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (IFP), l’Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS) e l’Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS).