Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/79: Approvazione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società · 19 pagine
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– La Convenzione dell’UNESCO del 20 ottobre 2005 sulla protezione e la
promozione della diversità delle espressioni culturali43 si prefigge di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e garantisce un quadro specifico per il settore culturale nel sistema internazionale.
L’orientamento di questa convenzione si differenzia nettamente da quello della Convenzione di Faro, seppure vi siano alcuni punti di contatto, per esempio nel riconoscimento della diversità attraverso la quale si manifestano gruppi e società. Le due convenzioni si distinguono fondamentalmente anche per la loro portata, mondiale nel caso di quella dell’UNESCO, europea per quanto riguarda la Convenzione di Faro e applicata solo all’interno dell’Europa.
La Convenzione di Faro non entra in conflitto con gli strumenti internazionali analoghi in termini di contenuto, ma rappresenta piuttosto uno strumento complementare che va a colmare una lacuna.
5.3 Forma dell’atto
In base all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento del 13 dicembre 200244 contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che sulla base dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale.
La Convenzione di Faro è di durata indeterminata ma può essere denunciata in qualsiasi momento (cfr. art. 21 della Convenzione). Non prevede l’adesione a un’organizzazione internazionale (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 1 e 2 Cost.). La Convenzione contiene disposizioni qualificabili importanti ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost., dal momento che la loro attuazione in Svizzera avviene in un quadro legislativo formale. Le basi legali necessarie sono oggi disponibili.
Il decreto federale concernente l’approvazione della Convenzione sottostà pertanto a referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.
43 RS 0.440.8
44 RS 171.10