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Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 18 pagine
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312.0 Procedura penale
Art. 55, rubrica
Competenza in generale
Inserire prima del titolo del capitolo 6
Art. 55a Competenza del giudice dei provvedimenti coercitivi
Se un’autorità svizzera presenta una domanda di assistenza giudiziaria per una misura coercitiva all’estero, l’approvazione della misura compete al giudice dei provvedimenti coercitivi quando:
a. lo esige il diritto svizzero; o
b. lo Stato a cui è stata richiesta l’assistenza giudiziaria esige una decisione giudiziale per le misure coercitive ordinate da un’autorità di perseguimento penale.
Art. 59 cpv. 1, frase introduttiva
1Se è invocato un motivo di ricusazione di cui all’articolo 56 lettere a o f oppure se una persona che opera in seno a un’autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell’articolo 56 lettere b–e, decide senza ulteriore procedura probatoria:
Art. 78, rubrica e cpv. 5bis
Verbali d’interrogatorio in generale
5bisAbrogato
Art. 78a Verbali in caso di registrazione dell’interrogatorio
Se l’interrogatorio è registrato mediante dispositivi tecnici, vale quanto segue:
a. il verbale può essere redatto dopo l’interrogatorio sulla base delle registrazioni;
b. l’autorità interrogante può rinunciare a leggere o a dare da leggere il verbale all’interrogato e a farglielo firmare; le registrazioni sono acquisite agli atti.
Art. 80 cpv. 1, secondo periodo
Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 82 cpv. 1 lett. b
1Il tribunale di primo grado rinuncia a una motivazione scritta se: