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Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 18 pagine

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Codice di procedura penale 312.0

Art. 30 cpv. 2 e 5

2Per le domande di estradizione o di assunzione del perseguimento penale o dell’esecuzione è competente l’UFG; esso opera a richiesta dell’autorità svizzera richiedente.

5L’UFG informa senza indugio l’autorità svizzera richiedente se lo Stato richiesto esige una disposizione giudiziale per una misura d’assistenza giudiziaria richiesta.

7. Codice penale19

Art. 71 cpv. 3

Abrogato

III

1Il presente Codice sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

19 RS 311.0