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Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 18 pagine
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Codice di procedura penale 312.0
b. in caso di correità o partecipazione, siano stati condotti procedimenti separati senza motivi oggettivi, rendendo così impossibile la partecipazione all’assunzione delle prove.
3bisNei casi di cui al capoverso 3 lettera a, si può rinunciare a ripetere l’assunzione delle prove se essa dovesse comportare oneri sproporzionati e se si può tenere conto in altro modo del diritto della parte di essere sentita, segnatamente del suo diritto di porre domande.
Art. 147a Limitazione del diritto di partecipare dell’imputato
1Se vi è da temere che l’imputato possa adeguare le proprie dichiarazioni a quelle dell’interrogando, il pubblico ministero può escluderlo da questo interrogatorio.
2L’esclusione si applica anche alla difesa.
3L’interrogatorio è registrato su supporto audiovisivo, nella misura in cui la persona esclusa non rinunci alla registrazione.
Art. 150 cpv. 2, secondo periodo
Abrogato
Art. 154 cpv. 4 lett. d
Concerne soltanto il testo francese.
Art. 170 cpv. 2
2Essi sono tenuti a deporre se:
a. sottostanno a un obbligo di denuncia; o
b. ne sono stati autorizzati per scritto dalla loro autorità superiore.
Art. 186 cpv. 2, secondo periodo e cpv. 3
2... Questi decide in procedura scritta.
3Se durante la procedura in giudizio risulta necessario un ricovero per perizia, il giudice investito della causa decide in procedura scritta.
Art. 210 cpv. 2
2Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 221 cpv. 1 lett. c
1La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l’imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che:
c. minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo crimini o delitti gravi, dopo aver già commesso in precedenza un reato di gravità simile.