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Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 18 pagine

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312.0 Procedura penale

Art. 222 cpv. 2

2Il pubblico ministero può impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che non ordinano, non prorogano o che mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza.

Art. 225 cpv. 3 e 5

3Chi non compare all’udienza per un motivo legittimo può presentare conclusioni per scritto oppure rinviare a precedenti memorie o istanze.

5Se l’imputato rinuncia espressamente all’udienza, il giudice dei provvedimenti coercitivi può decidere in procedura scritta in base alla proposta del pubblico ministero e alle memorie e istanze dell’imputato.

Art. 228a Reclami del pubblico ministero e procedura

1Il pubblico ministero deve annunciare al giudice dei provvedimenti coercitivi il reclamo contro una decisione di carcerazione senza indugio dopo la comunicazione della decisione, per scritto oppure oralmente a verbale. In questo caso l’imputato rimane in carcere fino alla conclusione della procedura di reclamo.

2Il pubblico ministero inoltra un reclamo scritto motivato al giudice dei provvedimenti coercitivi all’attenzione della giurisdizione di reclamo entro tre ore dalla comunicazione della decisione.

3Il giudice dei provvedimenti coercitivi trasmette senza indugio il reclamo e la motivazione della decisione con gli atti alla giurisdizione di reclamo.

4La procedura dinanzi alla giurisdizione di reclamo è retta per analogia dagli articoli 225 e 226 capoversi 1–5.

Art. 230 cpv. 3 e 4

3Chi dirige il procedimento inoltra la domanda per decisione al giudice dei provvedimenti coercitivi.

4Se chi dirige il procedimento vuole disporre la scarcerazione dell’imputato senza che ne sia stata fatta domanda, la decisione spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi.

Art. 231 cpv. 2

2Se l’imputato incarcerato è assolto e se il tribunale di primo grado ne dispone la liberazione, il pubblico ministero può proporre al tribunale medesimo, all’attenzione di chi dirige il procedimento in sede di reclamo, di prorogare la carcerazione di sicurezza. In tal caso l’imputato assolto resta in carcere fino alla decisione di chi dirige il procedimento in sede di reclamo. Questi decide entro cinque giorni dalla presentazione della proposta.