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Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 18 pagine
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Codice di procedura penale 312.0
b. le conseguenze economiche accessorie di una decisione, purché il valore litigioso non ecceda 30 000 franchi.
Art. 398 cpv. 1
1L’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento nonché contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive o le decisioni di confisca indipendenti.
Art. 410 cpv. 1 lett. c
Concerne soltanto il testo francese
Art. 431 Rubrica
Indennizzo e riparazione del torto morale per provvedimenti coercitivi adottati illegalmente e carcerazione di durata eccessiva
Art. 440 Carcerazione di sicurezza
1Se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 439 capoverso 3, l’autorità d’esecuzione può porre il condannato in carcerazione di sicurezza al fine di garantire l’esecuzione della pena o della misura.
2Entro cinque giorni dall’incarcerazione, l’autorità d’esecuzione sottopone il caso:
a. al giudice dei provvedimenti coercitivi del luogo del pubblico ministero che ha emesso il decreto d’accusa;
b. al giudice dei provvedimenti coercitivi del luogo del tribunale che ha pronunciato la sentenza di primo grado;
c. chi dirige il procedimento in sede di reclamo nel luogo del tribunale che ha pronunciato la sentenza d’appello.
3L’autorità giudicante o chi dirige il procedimento decide se il condannato debba restare in carcerazione di sicurezza sino all’inizio della pena o della misura.
4La competenza per le domande di scarcerazione è retta per analogia dagli articoli 230–233 CPP.
Art. 442 cpv. 4
4Le autorità penali possono compensare le loro pretese per spese procedurali con le pretese d’indennizzo e di riparazione del torto morale della parte tenuta al pagamento relative al medesimo procedimento penale, nonché con valori patrimoniali sequestrati.
II