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Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 18 pagine
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312.0 Procedura penale
1bisPer la decisione è competente:
a. chi dirige il procedimento fino all’apertura del dibattimento;
b. l’autorità giudicante dopo l’apertura del dibattimento.
1terSe respinge l’istanza di suddivisione del dibattimento, chi dirige il procedimento lo comunica alle parti con succinta motivazione. L’istanza può essere riproposta in sede di dibattimento.
2La decisione di chi dirige il procedimento o dell’autorità giudicante concernente la suddivisione del dibattimento non è impugnabile.
Art. 352 cpv. 1, frase introduttiva, 1bise 3
1Se nell’ambito della procedura preliminare i fatti sono stati ammessi dall’imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti, il pubblico ministero – fatto salvo il capoverso 1bis– emette un decreto d’accusa qualora, tenuto conto di un’eventuale revoca della sospensione condizionale di una pena o di un’eventuale revoca della liberazione condizionale, ritenga sufficiente una delle seguenti pene:
1bisSe una vittima partecipa in veste di accusatore privato al procedimento, esso non può essere chiuso con un decreto d’accusa se entra in considerazione una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o una pena detentiva superiore a quattro mesi.
3Le pene di cui al capoverso 1 lettere b–d possono essere cumulate sempre che non risulti una pena detentiva complessiva superiore a sei mesi o, nei casi di cui al capoverso 1bis, a tre mesi. Il cumulo con la multa è sempre possibile.
Art. 352a Interrogatorio obbligatorio dell’imputato
Il pubblico ministero interroga l’imputato se il decreto d’accusa previsto ha come conseguenza:
a. una pena detentiva superiore a quattro mesi;
b. una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere; o
c. la revoca della sospensione condizionale dell’esecuzione di una pena detentiva.
Art. 353 cpv. 2
2Nel decreto d’accusa il pubblico ministero può decidere in merito a pretese civili, purché:
a. esse possano essere giudicate senza altre assunzioni di prove; e
b. il valore litigioso non ecceda 30 000 franchi.
Art. 354 cpv. 1 lett. abis, 1bise 1ter
1Il decreto d’accusa può essere impugnato con opposizione scritta al pubblico ministero da: