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Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 18 pagine

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Codice di procedura penale 312.0

abisl’accusatore privato;

1bisL’accusatore privato non può impugnare un decreto d’accusa riguardo alla sanzione inflitta.

1terL’opposizione deve essere fatta entro i seguenti termini:

a. dieci giorni, se il decreto d’accusa è stato consegnato personalmente dal pubblico ministero;

b. 20 giorni, in tutti gli altri casi.

Art. 355 cpv. 2 e 356 cpv. 4

Abrogati

Art. 364 cpv. 5

5Per altro, la procedura è retta per analogia dalle disposizioni concernenti la procedura dibattimentale di primo grado.

Art. 364a Carcerazione di sicurezza in vista di una decisione giudiziaria

indipendente successiva

1L’autorità cui compete l’avvio della procedura per l’emanazione di una decisione giudiziaria successiva può disporre la carcerazione del condannato in casi urgenti se vi è seriamente da attendersi che contro di lui sarà ordinata l’esecuzione di una sanzione privativa della libertà e che:

a. si sottragga all’esecuzione; o

b. commetta nuovamente un reato grave.

2L’autorità avvia una procedura di carcerazione applicando per analogia l’articolo 224 e propone al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione di sicurezza. La procedura è retta per analogia dagli articoli 225 e 226.

3L’autorità trasmette quanto prima gli atti corrispondenti unitamente alla sua richiesta al giudice competente per la decisione indipendente successiva.

Art. 364b Carcerazione di sicurezza durante la procedura giudiziaria

1Chi dirige il procedimento dell’autorità giudicante competente per la decisione successiva può far arrestare il condannato alle condizioni di cui all’articolo 364a capoverso 1.

2Avvia una procedura di carcerazione applicando per analogia l’articolo 224 e propone al giudice dei provvedimenti coercitivi o a chi dirige il procedimento in sede di reclamo di ordinare la carcerazione di sicurezza. La procedura è retta per analogia dagli articoli 225 e 226.

3Se l’imputato si trova in carcerazione di sicurezza, la procedura è retta per analogia dall’articolo 227.

4Per altro, sono applicabili per analogia le disposizioni degli articoli 230–233.