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Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 18 pagine

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Codice di procedura penale 312.0

Art. 232 Carcerazione di sicurezza durante la procedura dinanzi al tribunale

d’appello

1Se motivi di carcerazione emergono soltanto durante la procedura dinanzi al tribunale d’appello, chi dirige il procedimento in sede di appello richiede la carcerazione a chi dirige il procedimento in sede di reclamo. Questi ordina senza indugio l’accompagnamento coattivo della persona da incarcerare e la sente.

2Chi dirige il procedimento in sede di reclamo decide entro 48 ore dall’accompagnamento coattivo.

Art. 233 Domanda di scarcerazione durante la procedura dinanzi al tribunale

d’appello

1L’imputato può presentare domanda di scarcerazione durante la procedura dinanzi al tribunale d’appello.

2La domanda va presentata a chi dirige il procedimento in sede di appello.

3Chi dirige il procedimento in sede di appello inoltra la domanda a chi dirige il procedimento in sede di reclamo. Questi decide entro cinque giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 236 cpv. 1

1Chi dirige il procedimento può autorizzare l’imputato a scontare anticipatamente pene detentive o misure privative della libertà, sempre che lo stato del procedimento lo consenta e la pena o la misura possa essere eseguita in regime di esecuzione ordinaria.

Art. 248 cpv. 1,2 e 3

1Se dopo essere venuto a conoscenza della messa al sicuro, un avente diritto fa valere senza indugio che una perquisizione o un sequestro di carte, registrazioni e oggetti è inammissibile in virtù della facoltà di non rispondere o di non deporre o per altri motivi, l’autorità penale sigilla le carte, le registrazioni e gli oggetti e non può visionarli né utilizzarli.

2Concerne soltanto il testo francese.

3Se l’autorità penale presenta una domanda di dissigillamento, sulla stessa decide:

a. il giudice dei provvedimenti coercitivi, nell’ambito della procedura preliminare e della procedura dinanzi al tribunale di primo grado;

b. chi dirige il procedimento in seno alla giurisdizione presso la quale il caso è pendente, negli altri casi.

Art. 251a Esame del sangue e delle urine

1Per controllare l’abilità alla guida dei conducenti di veicoli, la polizia può disporre un prelievo delle urine; nei casi in cui il diritto federale lo prescrive, può disporre un esame del sangue.