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Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 18 pagine

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312.0 Procedura penale

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Diritto penale minorile del 20 giugno 20039

Art. 3 cpv. 2

2Se si devono giudicare contemporaneamente un atto commesso prima e un atto commesso dopo il compimento del 18° anno di età, e si è venuti a conoscenza dell’atto commesso prima del compimento del 18° anno di età soltanto dopo l’avvio della procedura per l’atto commesso dopo il compimento del 18° anno di età, per quanto concerne le pene e le misure si applica unicamente il CP10 e la procedura è retta dal Codice di procedura penale (CPP).

Art. 36 cpv. 1bise 2, primo periodo

1bisSe prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.

2In caso di reati secondo gli articoli 111–113, 122, 182, 189–191, 195 CP11, diretti contro una persona minore di 16 anni, l’azione penale non si prescrive in nessun caso prima che la vittima compia il 25° anno di età. ….

Titolo prima dell’art. 38

Capitolo 5: Disposizioni completive del Consiglio federale

Art. 38

Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, è autorizzato a emanare disposizioni su:

a. l’esecuzione di pene uniche, di pene suppletive e di più pene e misure da eseguire simultaneamente;

b. l’assunzione dell’esecuzione di pene e misure da parte di un altro Cantone.

2. Procedura penale minorile del 20 marzo 200912

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina, fatto salvo l’articolo 3 capoverso 2 della legge del 20 giugno 200313 sul diritto penale minorile (DPMin), il perseguimento e il giudizio

9 RS 311.1

10 RS 311.0

11 RS 311.0

12 RS 312.1